Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
20/06/2017 Per gli apprendisti diversa operatività degli incentivi INPS S.M.Perego
07/10/2016 Per gli arbitrati l’imposta di bollo compete alle parti S.M.Perego
10/06/2019 Per gli immobili locati a canone concordato IMU e TASI ridotta al 75% S.M.Perego
14/03/2017 Per i contratti di lavoro a progetto vige sempre la presunzione di un rapporto di lavoro subordinato S.M.Perego
25/07/2016 Per i contributi di bonifica, sempre deducibili IRPEF, l’onere della prova è in capo al consorzio S.M.Perego
18/01/2016 Per i controlli su Unico SC del 2013 in arrivo 200 mila comunicazioni sulla PEC degli intermediari S.M.Perego
29/03/2019 Per i forfetari ex L. 190/2014 scatta l’obbligo delle ritenute d'acconto sui redditi di lavoro dipendente S.M.Perego
13/02/2019 Per i forfetari sussistono dubbi sugli obblighi da Esterometro S.M.Perego
11/03/2016 Per i lavoratori autonomi le ritenute subite sono sempre deducibili S.M.Perego
07/10/2016 Per i piccoli orticelli permangono dubbi sull’IMU S.M.Perego

Records 1811 to 1820 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Con la dichiarazione dei redditi parte il visto di conformità per i crediti superiori a 5 mila euro   Data : 18/04/2017
Con la dichiarazione dei redditi parte il visto di conformità per i crediti superiori a 5 mila euro
Tra le novità contenute nelle bozze del DL approvato dal Consiglio dei Ministri (c.d. "manovra correttiva") non prevedono una specifica decorrenza in relazione alle nuove regole sulle compensazioni orizzontali dei crediti d'imposta derivanti dalle dichiarazioni dei redditi (IRPEF e IRES), IRAP e IVA annuale: è prevista, infatti, la riduzione da 15.000,00 a 5.000,00 euro del limite al di sopra del quale, per poter compensare, sarà necessario il visto di conformità (ex art. 1 co. 574 della L. 27.12.2013 n. 147).
Dette novità dovrebbero quindi già interessare i modelli REDDITI e IRAP 2017, relativi al periodo d'imposta 2016.
È stato, inoltre, previsto l'obbligo di utilizzare il canale telematico per ogni tipologia di compensazione riguardante i soggetti titolari di partita IVA.
L'abrogazione dell'originario limite di importo pari 5.000,00 euro fa ritenere che tutte le compensazioni (e non più solo quelle superiori a 5.000,00 euro o in casi di F24 a saldo zero) dovranno essere effettuate dai titolari di partita IVA mediante i servizi telematici delle Entrate.
Fonte: Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego