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28/04/2015 Ulteriori novità sulle detrazioni per carichi di famiglia S.M.Perego
28/04/2015 Determinazione del reddito professionale – Scomputo ritenute d’acconto S.M.Perego
28/04/2015 Credito IVA per le operazioni attive con il meccanismo di S.M.Perego
30/04/2015 Sono pervenute dall’INPS le istruzioni relative alle iscrizioni ai sindacati S.M.Perego
30/04/2015 La casella PEC delle imprese deve essere mantenuta sempre attiva S.M.Perego
30/04/2015 MODIFICHE ALLE ISTRUZIONI DEI MODELLI DI DICHIARAZIONE S.M.Perego
30/04/2015 Registrazione volontaria dell'atto oltre il termine di decadenza senza applicazione di sanzioni e interessi S.M.Perego
30/04/2015 I fabbricati a destinazione abitativa destinati all'attività di affittacamere possono recuperare l’IVA S.M.Perego
30/04/2015 Nulle le notifiche di Equitalia avvenute a mezzo di corriere privato S.M.Perego
19/05/2015 Utilizzo del credito di imposta per il riacquisto della prima casa – I chiarimenti dell’A.E. news S.M.Perego

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Titolo: Con la dichiarazione dei redditi parte il visto di conformità per i crediti superiori a 5 mila euro   Data : 18/04/2017
Con la dichiarazione dei redditi parte il visto di conformità per i crediti superiori a 5 mila euro
Tra le novità contenute nelle bozze del DL approvato dal Consiglio dei Ministri (c.d. "manovra correttiva") non prevedono una specifica decorrenza in relazione alle nuove regole sulle compensazioni orizzontali dei crediti d'imposta derivanti dalle dichiarazioni dei redditi (IRPEF e IRES), IRAP e IVA annuale: è prevista, infatti, la riduzione da 15.000,00 a 5.000,00 euro del limite al di sopra del quale, per poter compensare, sarà necessario il visto di conformità (ex art. 1 co. 574 della L. 27.12.2013 n. 147).
Dette novità dovrebbero quindi già interessare i modelli REDDITI e IRAP 2017, relativi al periodo d'imposta 2016.
È stato, inoltre, previsto l'obbligo di utilizzare il canale telematico per ogni tipologia di compensazione riguardante i soggetti titolari di partita IVA.
L'abrogazione dell'originario limite di importo pari 5.000,00 euro fa ritenere che tutte le compensazioni (e non più solo quelle superiori a 5.000,00 euro o in casi di F24 a saldo zero) dovranno essere effettuate dai titolari di partita IVA mediante i servizi telematici delle Entrate.
Fonte: Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego