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Data Titolo Sezione Autore
09/05/2016 Nel quadro VO, allegato ad Unico PF, la fuoriuscita dal regime di vantaggio S.M.Perego
12/05/2016 L’assoggettamento all’IRAP per i professionisti non trova pace S.M.Perego
09/05/2016 Agenzia delle Entrate – Risposte ai quesiti posti dai CAF S.M.Perego
12/05/2016 Nessuna proroga per Unico 2016 S.M.Perego
06/05/2016 Sull’indennità di disoccupazione interviene l’INPS con la circ. 74 S.M.Perego
06/05/2016 Il trasferimento della residenza da parte di un solo coniuge non fa perdere le agevolazioni prima casa S.M.Perego
06/05/2016 La circolare esplicativa sull’assegnazione dei beni ai soci ancora nel limbo, permangono dubbi applicativi S.M.Perego
06/05/2016 L’Agenzia delle Entrate apporta ancora modifiche ai modelli di dichiarazione S.M.Perego
06/05/2016 Anche in presenza di delega al professionista l’omessa dichiarazione resta in capo al contribuente S.M.Perego
05/05/2016 L’Agenzia delle Entrate interviene ancora sul canone RAI S.M.Perego

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Titolo: Con la dichiarazione dei redditi parte il visto di conformità per i crediti superiori a 5 mila euro   Data : 18/04/2017
Con la dichiarazione dei redditi parte il visto di conformità per i crediti superiori a 5 mila euro
Tra le novità contenute nelle bozze del DL approvato dal Consiglio dei Ministri (c.d. "manovra correttiva") non prevedono una specifica decorrenza in relazione alle nuove regole sulle compensazioni orizzontali dei crediti d'imposta derivanti dalle dichiarazioni dei redditi (IRPEF e IRES), IRAP e IVA annuale: è prevista, infatti, la riduzione da 15.000,00 a 5.000,00 euro del limite al di sopra del quale, per poter compensare, sarà necessario il visto di conformità (ex art. 1 co. 574 della L. 27.12.2013 n. 147).
Dette novità dovrebbero quindi già interessare i modelli REDDITI e IRAP 2017, relativi al periodo d'imposta 2016.
È stato, inoltre, previsto l'obbligo di utilizzare il canale telematico per ogni tipologia di compensazione riguardante i soggetti titolari di partita IVA.
L'abrogazione dell'originario limite di importo pari 5.000,00 euro fa ritenere che tutte le compensazioni (e non più solo quelle superiori a 5.000,00 euro o in casi di F24 a saldo zero) dovranno essere effettuate dai titolari di partita IVA mediante i servizi telematici delle Entrate.
Fonte: Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego