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14/10/2015 Legittima la convocazione dell’assemblea tramite PEC S.M.Perego
29/10/2015 Legittime le prestazioni gratuite rese da professionisti S.M.Perego
17/03/2017 Legittimo il limite di 700 mila euro per la compensazione dei crediti IVA S.M.Perego
07/12/2015 Limitati i rimborsi chilometrici agli ai professionisti associati S.M.Perego
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Titolo: Il Comune non interviene sulle variazioni catastali con procedura DOCFA   Data : 18/04/2017
Il Comune non interviene sulle variazioni catastali con procedura DOCFA
La Cassazione, con la sentenza 6.3.2017 n. 5600, ha affermato che, ai fini del classamento di immobili appartenenti alla categoria ordinaria, a seguito di richiesta di variazione da parte del contribuente con procedura DOCFA, l'Amministrazione finanziaria non è tenuta ad effettuare alcun preventivo sopralluogo, potendosi basare sulla metodologia comparativa.
Nella fattispecie oggetto di analisi, un contribuente aveva presentato la richiesta di variazione DOCFA a seguito di alcune modifiche edilizie. La Corte, quindi, ha ribadito che, per gli immobili che appartengono alla categoria ordinaria, ai fini del classamento, il metodo di stima non è la stima diretta, ma è la metodologia comparativa, basata sulle caratteristiche estrinseche ed intrinseche dell'immobile e sulla sua ubicazione, in relazione alla tariffa prevista per la classe d'appartenenza, mentre è solo per gli immobili a "destinazione speciale" (come gli alberghi) il cui valore scaturisce dalla sommatoria di più fattori che risulta necessaria la stima diretta con sopralluogo.
Fonte: Cass. 6.3.2017 n. 5600 – Il Quotidiano del Commercialista del 18.4.2017 - "L’avviso di classamento non richiede il preventivo sopralluogo" - Borgoglio
Sezione:   Autore : S.M.Perego