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09/11/2015 Omesso Reverse Charge con sanzioni leggere S.M.Perego
09/11/2015 Le istanze sulla Voluntary Disclosure al Centro Operativo di Pescara S.M.Perego
09/11/2015 Tutti i Trust su un unico registro centralizzato S.M.Perego
09/11/2015 Il 30.11 scade l’approvazione del bilancio degli E.L. S.M.Perego
09/11/2015 Nel 730 Precompilato saranno assenti alcune spese mediche S.M.Perego
09/11/2015 Nella cessione immobiliare prevale il prezzo valore S.M.Perego
09/11/2015 La determinazione dell’avviamento sconta sempre una giustificazione S.M.Perego
09/11/2015 Esteso il Reverse Charge a pc, laptop, tablet e consol da gioco S.M.Perego
10/11/2015 Chiarimenti dal Min. Lavoro sulla CIGS S.M.Perego

Records 511 to 520 of 2397
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Titolo: Il Comune non interviene sulle variazioni catastali con procedura DOCFA   Data : 18/04/2017
Il Comune non interviene sulle variazioni catastali con procedura DOCFA
La Cassazione, con la sentenza 6.3.2017 n. 5600, ha affermato che, ai fini del classamento di immobili appartenenti alla categoria ordinaria, a seguito di richiesta di variazione da parte del contribuente con procedura DOCFA, l'Amministrazione finanziaria non è tenuta ad effettuare alcun preventivo sopralluogo, potendosi basare sulla metodologia comparativa.
Nella fattispecie oggetto di analisi, un contribuente aveva presentato la richiesta di variazione DOCFA a seguito di alcune modifiche edilizie. La Corte, quindi, ha ribadito che, per gli immobili che appartengono alla categoria ordinaria, ai fini del classamento, il metodo di stima non è la stima diretta, ma è la metodologia comparativa, basata sulle caratteristiche estrinseche ed intrinseche dell'immobile e sulla sua ubicazione, in relazione alla tariffa prevista per la classe d'appartenenza, mentre è solo per gli immobili a "destinazione speciale" (come gli alberghi) il cui valore scaturisce dalla sommatoria di più fattori che risulta necessaria la stima diretta con sopralluogo.
Fonte: Cass. 6.3.2017 n. 5600 – Il Quotidiano del Commercialista del 18.4.2017 - "L’avviso di classamento non richiede il preventivo sopralluogo" - Borgoglio
Sezione:   Autore : S.M.Perego