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Data Titolo Sezione Autore
14/04/2016 L’IRAP resta sempre dovuta dagli studi associati S.M.Perego
18/04/2016 L’IVA sull’acquisto di abitazioni di nuova costruzione si detrae nel 2016 S.M.Perego
01/06/2016 L’IVA sulla cessione degli immobili ristrutturati sconta la tipologia dell’intervento S.M.Perego
10/04/2017 L’obbligo dell’assicurazione professionale si estende a tutti i professionisti S.M.Perego
11/05/2017 L’obbligo di formazione professionale deducibile fino a 10 mila euro S.M.Perego
09/05/2016 L’omessa comunicazione all’ENEA non fa decadere dalla detrazione del 65% S.M.Perego
05/02/2019 L’omessa comunicazione all'ENEA non comporta la perdita della detrazione IRPEF/IRES S.M.Perego
20/01/2017 L’omessa dichiarazione di cessazione dell’attività ai fini IVA non è più sanzionata S.M.Perego
07/03/2016 L’Omessa indicazione del canone di locazione raddoppia le sanzioni S.M.Perego
20/06/2016 L’omessa registrazione della locazione è imputabile al locatore ed al locatario S.M.Perego

Records 1241 to 1250 of 2397
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Titolo: In G.U. il DPCM sul c.d. “Bonus Asilo Nido”   Data : 19/04/2017
In G.U. il DPCM sul c.d. “Bonus Asilo Nido”
È stato pubblicato, sulla G.U. 18.4.2017 n. 90, il DPCM 17.2.2017, di attuazione delle disposizioni sul c.d. bonus asili nido introdotto dalla L. 232/2016 (legge di bilancio 2017).
Il beneficio si sostanzia in un buono annuo, pari a 1.000,00 euro, parametrato per ogni anno di riferimento a undici mensilità ed erogato dall'INPS, a seguito di apposita domanda del genitore, per finanziare la retta relativa alla frequenza di asili nido pubblici o asili nido privati autorizzati.
Nel caso di bambini di età inferiore a tre anni affetti da gravi patologie, il bonus è destinato a favorire l'introduzione nella casa di abitazione di forme di supporto e sarà erogato dall'INPS dietro presentazione di un certificato di un pediatra.
Le domande devono essere presentate in via telematica secondo le procedure che saranno previste dall'INPS. Possono richiedere il bonus i genitori italiani, comunitari o extracomunitari con permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, residenti in Italia.
L'agevolazione non è cumulabile con la detrazione fiscale del 19% per le spese di iscrizione in asili nido, né con altre agevolazioni alla genitorialità (es. voucher baby sitting).
Fonte: DPCM 17.2.2017 – Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego