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Data Titolo Sezione Autore
13/09/2016 Tardivo versamento delle ritenute ravvedibile entro il 15 settembre p.v. S.M.Perego
14/09/2016 Estesi a più soggetti gli obblighi di comunicazione per le precompilate S.M.Perego
14/09/2016 Pubblicati i codici tributo per il versamento delle sostitutive per l’assegnazione agevolata S.M.Perego
15/09/2016 Disponibili gli avvisi di ravvedimento sull’annualità 2012 nel “Cassetto Fiscale” S.M.Perego
15/09/2016 Sull’IVA accertata si può applicare la rivalsa ordinaria S.M.Perego
15/09/2016 Scade il 20.9.2016 la comunicazione telematica per operazioni con Paesi black list S.M.Perego
15/09/2016 Super-ammortamenti vincolati ai coefficienti tabellari S.M.Perego
16/09/2016 Da oggi si possono presentare le istanze di rimborso sul canone RAI S.M.Perego
16/09/2016 Al via le lettere di anomalia sui redditi 2012 – Possibile il ravvedimento operoso S.M.Perego
16/09/2016 La dichiarazione precompilata viene ulteriormente integrata S.M.Perego

Records 1231 to 1240 of 2397
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Titolo: Nuova guida dell’Agenzia delle Entrate sull’acquisto di immobili   Data : 20/04/2017
Nuova guida dell’Agenzia delle Entrate sull’acquisto di immobili
Con un comunicato stampa di ieri, 19.4.2017, l'Agenzia delle Entrate ha annunciato la pubblicazione, sul proprio sito internet, di una nuova Guida, dedicata all'acquisto della casa.
In particolare, la pubblicazione si prefigge lo scopo di fornire ai contribuenti privati che acquistino (da altri privati o da imprese) un immobile abitativo tutte le informazioni necessarie per procedere all'acquisto in modo informato, partendo dalle attività preliminari (verifica dei dati catastali e ipotecari e stipula del contratto preliminare), per poi delineare il trattamento impositivo dell'operazione di cessione, illustrando le agevolazioni fiscali applicabili.
Tra il resto, la guida si sofferma ad esaminare la base imponibile dell'imposta di registro, ricordando le condizioni di applicazione ed i vantaggi scaturenti dall'applicazione dell'agevolazione del prezzo valore. L'art. 1 co. 497 della L. 266/2005, infatti, consente che la base imponibile dell'imposta di registro sia individuata nel valore catastale dell'immobile, in luogo del corrispettivo, ove:
- la cessione abbia ad oggetto immobili abitativi e relative pertinenze;
- l'acquirente sia un soggetto privato (mentre non rileva la natura del cedente, che può essere sia un privato che un'impresa);
- l'atto sia soggetto ad imposta di registro proporzionale;
- in atto l'acquirente richieda espressamente l'applicazione del beneficio (non è possibile richiedere l'agevolazione con atto integrativo);
- in atto sia indicato il corrispettivo effettivamente pattuito.
La guida è disponibile al seguente percorso: L’Agenzia > L’Agenzia comunica > Prodotti editoriali > Guide fiscali.
Fonte: Comunicato stampa del 19.04.2017 – Il Quotidiano del Commercialista del 20.4.2017 - "Il prezzo valore non si perde se si indica un valore catastale inferiore" - Mauro
Sezione:   Autore : S.M.Perego