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Data Titolo Sezione Autore
20/06/2017 Per gli apprendisti diversa operatività degli incentivi INPS S.M.Perego
07/10/2016 Per gli arbitrati l’imposta di bollo compete alle parti S.M.Perego
10/06/2019 Per gli immobili locati a canone concordato IMU e TASI ridotta al 75% S.M.Perego
14/03/2017 Per i contratti di lavoro a progetto vige sempre la presunzione di un rapporto di lavoro subordinato S.M.Perego
25/07/2016 Per i contributi di bonifica, sempre deducibili IRPEF, l’onere della prova è in capo al consorzio S.M.Perego
18/01/2016 Per i controlli su Unico SC del 2013 in arrivo 200 mila comunicazioni sulla PEC degli intermediari S.M.Perego
29/03/2019 Per i forfetari ex L. 190/2014 scatta l’obbligo delle ritenute d'acconto sui redditi di lavoro dipendente S.M.Perego
13/02/2019 Per i forfetari sussistono dubbi sugli obblighi da Esterometro S.M.Perego
11/03/2016 Per i lavoratori autonomi le ritenute subite sono sempre deducibili S.M.Perego
07/10/2016 Per i piccoli orticelli permangono dubbi sull’IMU S.M.Perego

Records 1811 to 1820 of 2397
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Titolo: Nuova guida dell’Agenzia delle Entrate sull’acquisto di immobili   Data : 20/04/2017
Nuova guida dell’Agenzia delle Entrate sull’acquisto di immobili
Con un comunicato stampa di ieri, 19.4.2017, l'Agenzia delle Entrate ha annunciato la pubblicazione, sul proprio sito internet, di una nuova Guida, dedicata all'acquisto della casa.
In particolare, la pubblicazione si prefigge lo scopo di fornire ai contribuenti privati che acquistino (da altri privati o da imprese) un immobile abitativo tutte le informazioni necessarie per procedere all'acquisto in modo informato, partendo dalle attività preliminari (verifica dei dati catastali e ipotecari e stipula del contratto preliminare), per poi delineare il trattamento impositivo dell'operazione di cessione, illustrando le agevolazioni fiscali applicabili.
Tra il resto, la guida si sofferma ad esaminare la base imponibile dell'imposta di registro, ricordando le condizioni di applicazione ed i vantaggi scaturenti dall'applicazione dell'agevolazione del prezzo valore. L'art. 1 co. 497 della L. 266/2005, infatti, consente che la base imponibile dell'imposta di registro sia individuata nel valore catastale dell'immobile, in luogo del corrispettivo, ove:
- la cessione abbia ad oggetto immobili abitativi e relative pertinenze;
- l'acquirente sia un soggetto privato (mentre non rileva la natura del cedente, che può essere sia un privato che un'impresa);
- l'atto sia soggetto ad imposta di registro proporzionale;
- in atto l'acquirente richieda espressamente l'applicazione del beneficio (non è possibile richiedere l'agevolazione con atto integrativo);
- in atto sia indicato il corrispettivo effettivamente pattuito.
La guida è disponibile al seguente percorso: L’Agenzia > L’Agenzia comunica > Prodotti editoriali > Guide fiscali.
Fonte: Comunicato stampa del 19.04.2017 – Il Quotidiano del Commercialista del 20.4.2017 - "Il prezzo valore non si perde se si indica un valore catastale inferiore" - Mauro
Sezione:   Autore : S.M.Perego