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Data Titolo Sezione Autore
02/08/2019 Proroga versamenti al 30.902019 – Definiti gli effetti sulle rateizzazioni S.M.Perego
30/07/2009 Proroga versamenti di agosto news S.M.Perego
27/07/2010 Proroga versamenti di Agosto news S.M.Perego
20/02/2017 Prorogata al 2017 la detrazione IRPEF del 50% dell'IVA per l’acquisto di abitazioni di nuova costruzione s
31/03/2017 Prorogata al 2018 la trasmissione telematica dei corrispettivi per i distributori automatici S.M.Perego
26/01/2017 Prorogata al 9 febbraio la trasmissione delle spese sanitarie S.M.Perego
29/12/2016 Prorogata e modificata la detrazione IRPEF per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici S.M.Perego
07/01/2019 Prorogata la detrazione IRPEF per gli interventi di recupero edilizio e per gli interventi di riqualificazione energetica S.M.Perego
01/08/2016 Prorogata la presentazione del Mod. 770/2016 S.M.Perego
25/03/2016 Prorogata la presentazione del quadro BL dello Spesometro - Scade il 20.9.2016 S.M.Perego

Records 1931 to 1940 of 2397
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Titolo: Nuova guida dell’Agenzia delle Entrate sull’acquisto di immobili   Data : 20/04/2017
Nuova guida dell’Agenzia delle Entrate sull’acquisto di immobili
Con un comunicato stampa di ieri, 19.4.2017, l'Agenzia delle Entrate ha annunciato la pubblicazione, sul proprio sito internet, di una nuova Guida, dedicata all'acquisto della casa.
In particolare, la pubblicazione si prefigge lo scopo di fornire ai contribuenti privati che acquistino (da altri privati o da imprese) un immobile abitativo tutte le informazioni necessarie per procedere all'acquisto in modo informato, partendo dalle attività preliminari (verifica dei dati catastali e ipotecari e stipula del contratto preliminare), per poi delineare il trattamento impositivo dell'operazione di cessione, illustrando le agevolazioni fiscali applicabili.
Tra il resto, la guida si sofferma ad esaminare la base imponibile dell'imposta di registro, ricordando le condizioni di applicazione ed i vantaggi scaturenti dall'applicazione dell'agevolazione del prezzo valore. L'art. 1 co. 497 della L. 266/2005, infatti, consente che la base imponibile dell'imposta di registro sia individuata nel valore catastale dell'immobile, in luogo del corrispettivo, ove:
- la cessione abbia ad oggetto immobili abitativi e relative pertinenze;
- l'acquirente sia un soggetto privato (mentre non rileva la natura del cedente, che può essere sia un privato che un'impresa);
- l'atto sia soggetto ad imposta di registro proporzionale;
- in atto l'acquirente richieda espressamente l'applicazione del beneficio (non è possibile richiedere l'agevolazione con atto integrativo);
- in atto sia indicato il corrispettivo effettivamente pattuito.
La guida è disponibile al seguente percorso: L’Agenzia > L’Agenzia comunica > Prodotti editoriali > Guide fiscali.
Fonte: Comunicato stampa del 19.04.2017 – Il Quotidiano del Commercialista del 20.4.2017 - "Il prezzo valore non si perde se si indica un valore catastale inferiore" - Mauro
Sezione:   Autore : S.M.Perego