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Data Titolo Sezione Autore
28/07/2015 Nessun differimento dei versamenti periodici per la tenuta della contabilità presso terzi S.M.Perego
28/07/2015 Estensione dei termini per il ravvedimento e violazioni non contestate nell'atto impositivo S.M.Perego
28/07/2015 La sospensione feriale dei termini processuali S.M.Perego
28/07/2015 La detrazione IRPEF delle spese di recupero del patrimonio edilizio dai comodatari in assenza di un contratto di comodato registrato S.M.Perego
31/07/2015 Autotrasportatori pronta la modifica della deduzione forfetaria delle spese non documentate S.M.Perego
31/07/2015 Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) – Istruzioni e chiarimenti dall’INPS S.M.Perego
31/07/2015 Termine di presentazione dei modelli 770/2015 - Proroga al 21.9.2015 S.M.Perego
31/07/2015 Più tempo per fornire la documentazione ai controlli formali S.M.Perego
31/07/2015 Prorogato al 30.9.2015 il termine per approvare i bilanci preventivi 2015 S.M.Perego
31/07/2015 Credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo S.M.Perego

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Titolo: Nuova guida dell’Agenzia delle Entrate sull’acquisto di immobili   Data : 20/04/2017
Nuova guida dell’Agenzia delle Entrate sull’acquisto di immobili
Con un comunicato stampa di ieri, 19.4.2017, l'Agenzia delle Entrate ha annunciato la pubblicazione, sul proprio sito internet, di una nuova Guida, dedicata all'acquisto della casa.
In particolare, la pubblicazione si prefigge lo scopo di fornire ai contribuenti privati che acquistino (da altri privati o da imprese) un immobile abitativo tutte le informazioni necessarie per procedere all'acquisto in modo informato, partendo dalle attività preliminari (verifica dei dati catastali e ipotecari e stipula del contratto preliminare), per poi delineare il trattamento impositivo dell'operazione di cessione, illustrando le agevolazioni fiscali applicabili.
Tra il resto, la guida si sofferma ad esaminare la base imponibile dell'imposta di registro, ricordando le condizioni di applicazione ed i vantaggi scaturenti dall'applicazione dell'agevolazione del prezzo valore. L'art. 1 co. 497 della L. 266/2005, infatti, consente che la base imponibile dell'imposta di registro sia individuata nel valore catastale dell'immobile, in luogo del corrispettivo, ove:
- la cessione abbia ad oggetto immobili abitativi e relative pertinenze;
- l'acquirente sia un soggetto privato (mentre non rileva la natura del cedente, che può essere sia un privato che un'impresa);
- l'atto sia soggetto ad imposta di registro proporzionale;
- in atto l'acquirente richieda espressamente l'applicazione del beneficio (non è possibile richiedere l'agevolazione con atto integrativo);
- in atto sia indicato il corrispettivo effettivamente pattuito.
La guida è disponibile al seguente percorso: L’Agenzia > L’Agenzia comunica > Prodotti editoriali > Guide fiscali.
Fonte: Comunicato stampa del 19.04.2017 – Il Quotidiano del Commercialista del 20.4.2017 - "Il prezzo valore non si perde se si indica un valore catastale inferiore" - Mauro
Sezione:   Autore : S.M.Perego