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15/04/2016 La riscossione del canone RAI incontra le prime difficoltà S.M.Perego
21/03/2016 La comunicazione per le operazioni con paesi black list separate dallo spesometro S.M.Perego
18/04/2016 Deducibili in dichiarazione le somme assoggettate a tassazione in anni precedenti S.M.Perego
18/04/2016 Il 730 Precompilato parte dal foglio illustrativo S.M.Perego
18/04/2016 L’IVA sull’acquisto di abitazioni di nuova costruzione si detrae nel 2016 S.M.Perego
18/04/2016 Scade il 28.4.2016 il ricorso sulle variazioni colturali di fine 2015 S.M.Perego
18/04/2016 Precompilata ma non per tutti S.M.Perego
19/04/2016 Ancora sulla riforma degli appalti pubblici in attesa di pubblicazione sulla G.U. S.M.Perego
19/04/2016 Esenti da bollo i certificati anagrafici richiesti dagli uffici legali S.M.Perego

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Titolo: Per le società di comodo non rilevano le rimanenze nel passaggio al regime di cassa   Data : 20/04/2017
Per le società di comodo non rilevano le rimanenze nel passaggio al regime di cassa
In base a quanto chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 13.4.2017 n. 11 (§ 4.2), l'ammontare delle rimanenze finali che ha concorso alla determinazione del reddito del periodo 2016, da portare in deduzione nel 2017 in applicazione del nuovo regime di contabilità semplificata improntato al criterio di cassa, non rileva ai fini della disciplina delle società di comodo (non operative o in perdita sistematica).
I chiarimenti in esame non hanno effetti sul periodo di imposta 2016, in quanto il nuovo regime di cassa per i soggetti in contabilità semplificata opera dal 2017.
Nello specifico, con riferimento all'individuazione dei presupposti di applicazione della disciplina delle società in perdita sistematica, ponendo che il 2017, primo periodo d'imposta di applicazione del regime di cassa, sia compreso nel periodo di osservazione quinquennale per le società in perdita sistematica, il relativo risultato fiscale, evidenzia l'Agenzia, deve essere considerato senza tener conto del componente negativo derivante dalla deduzione integrale delle rimanenze finali del periodo 2016.
Si consideri, ad esempio, il caso di una società in perdita fiscale nei periodi d'imposta 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017; quest'ultimo, come evidenziato, rappresenta il primo periodo di applicazione del regime di cassa. Ai fini dell'applicazione della disciplina sulle società in perdita sistematica per il 2018, il risultato fiscale del periodo 2017 va rideterminato senza considerare il componente negativo derivante dalla deduzione integrale del valore delle rimanenze finali del periodo 2016.
Qualora, invece, nel 2017, primo periodo di imposta di applicazione del regime di cassa, la società risulti di comodo, il reddito minimo va decurtato dell'importo pari al valore delle rimanenze finali dedotto integralmente nel 2017.
Fonte: Circ. Agenzia delle Entrate 13.4.2017 n. 11 – Il Quotidiano del Commercialista del 20.4.2017 - "Società di comodo, ininfluente dedurre le rimanenze delle imprese minori" - Corso - Odetto
Sezione:   Autore : S.M.Perego