Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
31/01/2017 Scade oggi la dichiarazione di non detenzione dell'apparecchio televisivo S.M.Perego
31/01/2017 Nella dichiarazione IVA le istruzioni per il recupero del credito da integrativa a favore S.M.Perego
31/01/2017 INPS Pronte le istruzioni per l’accesso al “voucher baby sitting” S.M.Perego
01/02/2017 L’accertamento bancario si estende anche ai privati S.M.Perego
01/02/2017 Approvati i modelli per gli studi di settore ma manca ancora GE.RI.CO. S.M.Perego
01/02/2017 Disponibile il software per la cessione del credito da parte dei condòmini S.M.Perego
01/02/2017 L’INPS apporta modifiche alla disciplina del “DURC on-line” S.M.Perego
02/02/2017 L’agevolazione per la piccola proprietà contadina si estende anche al “Maso chiuso” S.M.Perego
02/02/2017 Per il 2016 aumenta la detrazione per le spese scolastiche S.M.Perego
06/02/2017 Le principali novità del modello di Certificazione Unica 2017 S.M.Perego

Records 1651 to 1660 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Per le società di comodo non rilevano le rimanenze nel passaggio al regime di cassa   Data : 20/04/2017
Per le società di comodo non rilevano le rimanenze nel passaggio al regime di cassa
In base a quanto chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 13.4.2017 n. 11 (§ 4.2), l'ammontare delle rimanenze finali che ha concorso alla determinazione del reddito del periodo 2016, da portare in deduzione nel 2017 in applicazione del nuovo regime di contabilità semplificata improntato al criterio di cassa, non rileva ai fini della disciplina delle società di comodo (non operative o in perdita sistematica).
I chiarimenti in esame non hanno effetti sul periodo di imposta 2016, in quanto il nuovo regime di cassa per i soggetti in contabilità semplificata opera dal 2017.
Nello specifico, con riferimento all'individuazione dei presupposti di applicazione della disciplina delle società in perdita sistematica, ponendo che il 2017, primo periodo d'imposta di applicazione del regime di cassa, sia compreso nel periodo di osservazione quinquennale per le società in perdita sistematica, il relativo risultato fiscale, evidenzia l'Agenzia, deve essere considerato senza tener conto del componente negativo derivante dalla deduzione integrale delle rimanenze finali del periodo 2016.
Si consideri, ad esempio, il caso di una società in perdita fiscale nei periodi d'imposta 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017; quest'ultimo, come evidenziato, rappresenta il primo periodo di applicazione del regime di cassa. Ai fini dell'applicazione della disciplina sulle società in perdita sistematica per il 2018, il risultato fiscale del periodo 2017 va rideterminato senza considerare il componente negativo derivante dalla deduzione integrale del valore delle rimanenze finali del periodo 2016.
Qualora, invece, nel 2017, primo periodo di imposta di applicazione del regime di cassa, la società risulti di comodo, il reddito minimo va decurtato dell'importo pari al valore delle rimanenze finali dedotto integralmente nel 2017.
Fonte: Circ. Agenzia delle Entrate 13.4.2017 n. 11 – Il Quotidiano del Commercialista del 20.4.2017 - "Società di comodo, ininfluente dedurre le rimanenze delle imprese minori" - Corso - Odetto
Sezione:   Autore : S.M.Perego