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11/11/2015 La Patent box trova il suo modello S.M.Perego
18/11/2015 Agevolazione “prima casa” anche senza aver alienato la precedente S.M.Perego
13/11/2015 Anche per la dichiarazione infedele è ammesso il ravvedimento operoso entro il 29.12.2015 S.M.Perego
17/11/2015 Ridotte le entità di indennizzo per la durata dei processi S.M.Perego
17/11/2015 Sanzioni ridotte per l’omessa dichiarazione S.M.Perego
17/11/2015 Entro il 30.11.2015 il nuovo modello INTRA 12 S.M.Perego
17/11/2015 Entro il 30.11.2015 i contributi INPS di artigiani, commercianti e iscritti alla G.S. S.M.Perego
16/11/2015 Al 30.11.2015 i saldi INPS per i nuovi regimi forfetari S.M.Perego
12/11/2015 La superficie catastale rileva per il calcoli delle imposte S.M.Perego
16/11/2015 Primi chiarimenti del MEF sulla maggiorazione del 40% dei beni materiali S.M.Perego

Records 181 to 190 of 2397
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Titolo: Per le società di comodo non rilevano le rimanenze nel passaggio al regime di cassa   Data : 20/04/2017
Per le società di comodo non rilevano le rimanenze nel passaggio al regime di cassa
In base a quanto chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 13.4.2017 n. 11 (§ 4.2), l'ammontare delle rimanenze finali che ha concorso alla determinazione del reddito del periodo 2016, da portare in deduzione nel 2017 in applicazione del nuovo regime di contabilità semplificata improntato al criterio di cassa, non rileva ai fini della disciplina delle società di comodo (non operative o in perdita sistematica).
I chiarimenti in esame non hanno effetti sul periodo di imposta 2016, in quanto il nuovo regime di cassa per i soggetti in contabilità semplificata opera dal 2017.
Nello specifico, con riferimento all'individuazione dei presupposti di applicazione della disciplina delle società in perdita sistematica, ponendo che il 2017, primo periodo d'imposta di applicazione del regime di cassa, sia compreso nel periodo di osservazione quinquennale per le società in perdita sistematica, il relativo risultato fiscale, evidenzia l'Agenzia, deve essere considerato senza tener conto del componente negativo derivante dalla deduzione integrale delle rimanenze finali del periodo 2016.
Si consideri, ad esempio, il caso di una società in perdita fiscale nei periodi d'imposta 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017; quest'ultimo, come evidenziato, rappresenta il primo periodo di applicazione del regime di cassa. Ai fini dell'applicazione della disciplina sulle società in perdita sistematica per il 2018, il risultato fiscale del periodo 2017 va rideterminato senza considerare il componente negativo derivante dalla deduzione integrale del valore delle rimanenze finali del periodo 2016.
Qualora, invece, nel 2017, primo periodo di imposta di applicazione del regime di cassa, la società risulti di comodo, il reddito minimo va decurtato dell'importo pari al valore delle rimanenze finali dedotto integralmente nel 2017.
Fonte: Circ. Agenzia delle Entrate 13.4.2017 n. 11 – Il Quotidiano del Commercialista del 20.4.2017 - "Società di comodo, ininfluente dedurre le rimanenze delle imprese minori" - Corso - Odetto
Sezione:   Autore : S.M.Perego