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29/05/2018 La cessione di carburanti passa tramite la trasmissione telematica dei corrispettivi S.M.Perego
29/05/2018 I super e gli iper ammortamenti non rilevano ai fini IRAP e per gli acconti d’imposta S.M.Perego
29/05/2018 La difesa fitosanitaria rientra nel bonus verde S.M.Perego
29/05/2018 L’invio dati fatture può essere semestrale senza opzioni S.M.Perego
22/05/2018 La comunicazione dei dati delle fatture in scadenza al 31.5.2018 S.M.Perego
31/05/2018 Cessioni di carburanti per imbarcazioni – Dubbi in tema di fatturazione elettronica S.M.Perego
22/05/2018 Definite le modalità di cessione della detrazione IRPEF/IRES per gli interventi di riqualificazione energetica S.M.Perego
16/07/2018 Ulteriori chiarimenti sui beni finiti di valore significativo S.M.Perego
16/07/2018 Lavoratori autonomi – cessa lo split payment con la P.A. S.M.Perego

Records 2161 to 2170 of 2397
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Titolo: Per le società di comodo non rilevano le rimanenze nel passaggio al regime di cassa   Data : 20/04/2017
Per le società di comodo non rilevano le rimanenze nel passaggio al regime di cassa
In base a quanto chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 13.4.2017 n. 11 (§ 4.2), l'ammontare delle rimanenze finali che ha concorso alla determinazione del reddito del periodo 2016, da portare in deduzione nel 2017 in applicazione del nuovo regime di contabilità semplificata improntato al criterio di cassa, non rileva ai fini della disciplina delle società di comodo (non operative o in perdita sistematica).
I chiarimenti in esame non hanno effetti sul periodo di imposta 2016, in quanto il nuovo regime di cassa per i soggetti in contabilità semplificata opera dal 2017.
Nello specifico, con riferimento all'individuazione dei presupposti di applicazione della disciplina delle società in perdita sistematica, ponendo che il 2017, primo periodo d'imposta di applicazione del regime di cassa, sia compreso nel periodo di osservazione quinquennale per le società in perdita sistematica, il relativo risultato fiscale, evidenzia l'Agenzia, deve essere considerato senza tener conto del componente negativo derivante dalla deduzione integrale delle rimanenze finali del periodo 2016.
Si consideri, ad esempio, il caso di una società in perdita fiscale nei periodi d'imposta 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017; quest'ultimo, come evidenziato, rappresenta il primo periodo di applicazione del regime di cassa. Ai fini dell'applicazione della disciplina sulle società in perdita sistematica per il 2018, il risultato fiscale del periodo 2017 va rideterminato senza considerare il componente negativo derivante dalla deduzione integrale del valore delle rimanenze finali del periodo 2016.
Qualora, invece, nel 2017, primo periodo di imposta di applicazione del regime di cassa, la società risulti di comodo, il reddito minimo va decurtato dell'importo pari al valore delle rimanenze finali dedotto integralmente nel 2017.
Fonte: Circ. Agenzia delle Entrate 13.4.2017 n. 11 – Il Quotidiano del Commercialista del 20.4.2017 - "Società di comodo, ininfluente dedurre le rimanenze delle imprese minori" - Corso - Odetto
Sezione:   Autore : S.M.Perego