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Data Titolo Sezione Autore
05/07/2016 L’accertamento scatta solo se lo scostamento supera il 20% S.M.Perego
01/12/2015 L’accesso all’INAIL solo on line S.M.Perego
10/05/2017 L’accesso alla rottamazione dei ruoli non salva il contribuente dalle spese di giudizio S.M.Perego
22/11/2016 L’accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario ne limita solo provvisoriamente gli effetti S.M.Perego
05/04/2016 L’accordo di separazione coniugale non comporta la decadenza dell’agevolazione “Prima casa” S.M.Perego
28/04/2016 L’acquisto di abitazioni contigue estende le agevolazioni “Prima casa” S.M.Perego
19/12/2017 L’acquisto di abitazioni di nuova costruzione perdono la detrazione IRPEF S.M.Perego
15/03/2016 L’acquisto di abitazioni di nuova costruzione sconta la detrazione IRPEF del 50% dell'IVA versata S.M.Perego
04/05/2016 L’acquisto di tartufi da raccoglitori occasionali è soggetto a ritenuta alla fonte S.M.Perego
11/02/2017 L’adesione alla trasmissione elettronica delle fatture emesse e ricevute esclude dallo spesometro S.M.Perego

Records 1161 to 1170 of 2397
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Titolo: L’indipendenza del professionista rilevante sulla validità del concordato preventivo   Data : 20/04/2017
L’indipendenza del professionista rilevante sulla validità del concordato preventivo
La Corte di Cassazione, nella ordinanza 19.4.2017 n. 9927, si è pronunciata in merito alle conseguenze derivanti dalla violazione del requisito dell’indipendenza che il professionista attestatore deve possedere ai fini della proposizione della domanda di concordato preventivo da parte del debitore (art. 67 co. 3 lett. d) del RD 267/42, richiamato dall’art. 161 co. 3 del RD 267/42).
In particolare, secondo la Cassazione, il difetto di tale requisito costituisce un “vizio radicale” tale da impedire al professionista lo svolgimento in maniera adeguata della propria funzione e di rappresentare una figura di garanzia nell’interesse del proponente il concordato e, in generale, di ogni singolo creditore e dell’intera procedura.
Pertanto, anche a tutela degli interessi pubblicistici sottesi alla procedura, la sanzione per tale violazione deve essere l’inammissibilità della proposta di concordato preventivo, in applicazione dell’art. 162 co. 2 del RD 267/42.
Fonte: Cass. 19.4.2017 n. 9927 – Il Quotidiano del Commercialista del 20.4.2017 - "Proposta di concordato inammissibile se il professionista non è indipendente" - Vitale
Sezione:   Autore : S.M.Perego