Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
22/03/2017 Scade il 31.3.2017 la presentazione della domanda per il bonus bonifica da amianto S.M.Perego
29/03/2017 Scade il 31.3.2017 la trasmissione telematica del modello EAS S.M.Perego
26/04/2016 Scade il 31.5.2016 la riammissione alla dilazione S.M.Perego
23/05/2019 Scade il 31.5.2019 l’estromissione dell'immobile strumentale dell'imprenditore individuale S.M.Perego
16/07/2015 Scade il 31.7.2015 la presentazione del mod. 770 e l’invio telematico delle certificazioni uniche nonostante alcuni dubbi sulla compilazione. S.M.Perego
24/04/2019 Scade il 340.4.2019 la trasmissione telematica della comunicazione dei dati delle fatture (c.d. "spesometro") S.M.Perego
01/02/2016 Scade il 4.2.2016 la registrazione dei contratti di comodato S.M.Perego
04/04/2018 Scade il 6.4.2018 la Comunicazione dei dati delle fatture nell’incertezza S.M.Perego
02/03/2016 Scade il 7.3.2016 la trasmissione telematica della C.U. S.M.Perego
29/01/2016 Scade il 9.2.2016 la trasmissione telematica delle spese sanitarie S.M.Perego

Records 2171 to 2180 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: L’indipendenza del professionista rilevante sulla validità del concordato preventivo   Data : 20/04/2017
L’indipendenza del professionista rilevante sulla validità del concordato preventivo
La Corte di Cassazione, nella ordinanza 19.4.2017 n. 9927, si è pronunciata in merito alle conseguenze derivanti dalla violazione del requisito dell’indipendenza che il professionista attestatore deve possedere ai fini della proposizione della domanda di concordato preventivo da parte del debitore (art. 67 co. 3 lett. d) del RD 267/42, richiamato dall’art. 161 co. 3 del RD 267/42).
In particolare, secondo la Cassazione, il difetto di tale requisito costituisce un “vizio radicale” tale da impedire al professionista lo svolgimento in maniera adeguata della propria funzione e di rappresentare una figura di garanzia nell’interesse del proponente il concordato e, in generale, di ogni singolo creditore e dell’intera procedura.
Pertanto, anche a tutela degli interessi pubblicistici sottesi alla procedura, la sanzione per tale violazione deve essere l’inammissibilità della proposta di concordato preventivo, in applicazione dell’art. 162 co. 2 del RD 267/42.
Fonte: Cass. 19.4.2017 n. 9927 – Il Quotidiano del Commercialista del 20.4.2017 - "Proposta di concordato inammissibile se il professionista non è indipendente" - Vitale
Sezione:   Autore : S.M.Perego