Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
29/03/2019 I tributaristi assolti dalla Cassazione per lo svolgimento di attività non in esclusiva S.M.Perego
29/03/2019 Per i forfetari ex L. 190/2014 scatta l’obbligo delle ritenute d'acconto sui redditi di lavoro dipendente S.M.Perego
29/03/2019 Ridotte le sanzioni per il visto infedele sui modelli 730 S.M.Perego
29/03/2019 Antiriciclaggio dall’UIF le istruzioni per le operazioni in contanti S.M.Perego
05/04/2019 Limitato il ricorso al segreto professionale S.M.Perego
05/04/2019 Al via le nuove tariffe INAIL S.M.Perego
27/03/2019 Prorogati i termini per le comunicazioni FATCA e CRS per il 2018 S.M.Perego
05/04/2019 DL "crescita" in arrivo la proroga dei super-ammortamenti S.M.Perego
27/03/2019 L’errata comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche può essere ravveduta S.M.Perego
09/04/2019 INAIL – Pubblicate le istruzioni per l’autoliquidazione 2018/2019 S.M.Perego

Records 2341 to 2350 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: L’indipendenza del professionista rilevante sulla validità del concordato preventivo   Data : 20/04/2017
L’indipendenza del professionista rilevante sulla validità del concordato preventivo
La Corte di Cassazione, nella ordinanza 19.4.2017 n. 9927, si è pronunciata in merito alle conseguenze derivanti dalla violazione del requisito dell’indipendenza che il professionista attestatore deve possedere ai fini della proposizione della domanda di concordato preventivo da parte del debitore (art. 67 co. 3 lett. d) del RD 267/42, richiamato dall’art. 161 co. 3 del RD 267/42).
In particolare, secondo la Cassazione, il difetto di tale requisito costituisce un “vizio radicale” tale da impedire al professionista lo svolgimento in maniera adeguata della propria funzione e di rappresentare una figura di garanzia nell’interesse del proponente il concordato e, in generale, di ogni singolo creditore e dell’intera procedura.
Pertanto, anche a tutela degli interessi pubblicistici sottesi alla procedura, la sanzione per tale violazione deve essere l’inammissibilità della proposta di concordato preventivo, in applicazione dell’art. 162 co. 2 del RD 267/42.
Fonte: Cass. 19.4.2017 n. 9927 – Il Quotidiano del Commercialista del 20.4.2017 - "Proposta di concordato inammissibile se il professionista non è indipendente" - Vitale
Sezione:   Autore : S.M.Perego