Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
29/10/2008 Notizia news S.M.Perego
28/10/2008 Notizia news S.M.Perego
24/10/2008 Notizia news S.M.Perego
24/10/2008 Notizia news S.M.Perego
27/11/2008 Novita' news S.M.Perego
04/03/2009 Nuove regole per la gestione delle password d'accesso ai servizi telematici news S.M.Perego
19/10/2009 Istanza rimborso IRAP news S.M.Perego
24/04/2009 Risposta a quesiti mod. 730 news S.M.Perego
15/04/2009 Nuove scadenze fiscali news S.M.Perego
15/04/2009 Iscrizione elenco 5 x mille news S.M.Perego

Records 681 to 690 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: L’indipendenza del professionista rilevante sulla validità del concordato preventivo   Data : 20/04/2017
L’indipendenza del professionista rilevante sulla validità del concordato preventivo
La Corte di Cassazione, nella ordinanza 19.4.2017 n. 9927, si è pronunciata in merito alle conseguenze derivanti dalla violazione del requisito dell’indipendenza che il professionista attestatore deve possedere ai fini della proposizione della domanda di concordato preventivo da parte del debitore (art. 67 co. 3 lett. d) del RD 267/42, richiamato dall’art. 161 co. 3 del RD 267/42).
In particolare, secondo la Cassazione, il difetto di tale requisito costituisce un “vizio radicale” tale da impedire al professionista lo svolgimento in maniera adeguata della propria funzione e di rappresentare una figura di garanzia nell’interesse del proponente il concordato e, in generale, di ogni singolo creditore e dell’intera procedura.
Pertanto, anche a tutela degli interessi pubblicistici sottesi alla procedura, la sanzione per tale violazione deve essere l’inammissibilità della proposta di concordato preventivo, in applicazione dell’art. 162 co. 2 del RD 267/42.
Fonte: Cass. 19.4.2017 n. 9927 – Il Quotidiano del Commercialista del 20.4.2017 - "Proposta di concordato inammissibile se il professionista non è indipendente" - Vitale
Sezione:   Autore : S.M.Perego