Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
24/10/2008 Notizia news S.M.Perego
24/10/2008 Notizia news S.M.Perego
28/10/2008 Notizia news S.M.Perego
29/10/2008 Notizia news S.M.Perego
31/10/2008 Notizia news S.M. Perego
05/11/2008 Novita' flash news S.M.Perego
06/11/2008 Notizia news S.M.Perego
09/11/2008 Notizia news S.M.Perego
11/11/2008 Notizia news S.M.Perego
21/11/2008 Novita' news S.M.Perego

Records 1 to 10 of 2397
Next Last

 

Titolo: L’indipendenza del professionista rilevante sulla validità del concordato preventivo   Data : 20/04/2017
L’indipendenza del professionista rilevante sulla validità del concordato preventivo
La Corte di Cassazione, nella ordinanza 19.4.2017 n. 9927, si è pronunciata in merito alle conseguenze derivanti dalla violazione del requisito dell’indipendenza che il professionista attestatore deve possedere ai fini della proposizione della domanda di concordato preventivo da parte del debitore (art. 67 co. 3 lett. d) del RD 267/42, richiamato dall’art. 161 co. 3 del RD 267/42).
In particolare, secondo la Cassazione, il difetto di tale requisito costituisce un “vizio radicale” tale da impedire al professionista lo svolgimento in maniera adeguata della propria funzione e di rappresentare una figura di garanzia nell’interesse del proponente il concordato e, in generale, di ogni singolo creditore e dell’intera procedura.
Pertanto, anche a tutela degli interessi pubblicistici sottesi alla procedura, la sanzione per tale violazione deve essere l’inammissibilità della proposta di concordato preventivo, in applicazione dell’art. 162 co. 2 del RD 267/42.
Fonte: Cass. 19.4.2017 n. 9927 – Il Quotidiano del Commercialista del 20.4.2017 - "Proposta di concordato inammissibile se il professionista non è indipendente" - Vitale
Sezione:   Autore : S.M.Perego