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16/03/2017 Pubblicate le modalità attuative per il credito d’imposta per l’acquisto di strumenti musicali per il 2017 S.M.Perego
16/03/2017 Parte il programma di formazione continua dei revisori S.M.Perego
17/03/2017 INPS - Premio alla nascita erogato in unica soluzione S.M.Perego
17/03/2017 INPS – disponibili le istruzioni applicative per i trattamenti pensionistici in cumulo S.M.Perego
17/03/2017 Imposta di bollo limitata per la registrazione delle opere protette all’RPG S.M.Perego
17/03/2017 Ripristinato l'obbligo di presentazione per il 2017 dei modelli INTRASTAT S.M.Perego
17/03/2017 Legittimo il limite di 700 mila euro per la compensazione dei crediti IVA S.M.Perego
22/03/2017 Con una sanzione ci si può ravvedere per l’omessa presentazione del mod. F24 a zero S.M.Perego
22/03/2017 La comunicazione trimestrale dei dati IVA disponibile in bozza S.M.Perego
22/03/2017 Chiarite le modalità per l’estrazione di beni dal deposito IVA da parte degli esportatori abituali S.M.Perego

Records 1671 to 1680 of 2397
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Titolo: L’imposta sostitutiva sui mutui si paga con il modello F24   Data : 21/04/2017
L’imposta sostitutiva sui mutui si paga con il modello F24
Il 20.4.2017 l'Agenzia delle Entrate ha emesso tre documenti in tema di imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine (art. 15 e ss. del DPR 601/73), con particolare riferimento alle nuove modalità di pagamento dell'imposta introdotte dall'art. 7-quater co. 33 - 35 del DL 193/2016. Si tratta, in particolare:
- del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 78600, con il quale sono state estese all'imposta sostitutiva sui mutui le modalità di pagamento mediante F24. Pertanto, dal 20.4.2017 è possibile corrispondere l'imposta sostitutiva con F24, in luogo dell'F23. Quest'ultimo, tuttavia, sarà ancora utilizzabile fino al 31.12.2017;
- della ris. 49/2017, con la quale sono stati individuati i codici tributo da utilizzare per il pagamento dell'imposta sostitutiva mediante F24;
- della ris. 50/2017 che ha chiarito alcuni dubbi in relazione al pagamento dell'acconto.
Con specifico riferimento agli acconti, la ris. 50/2017 ha chiarito che, pur non avendo ancora presentato la dichiarazione dell'imposta sostitutiva in forma telematica (in quanto essa sarà introdotta dal 2018), gli enti che effettuano operazioni soggette all'imposta sostitutiva mutui devono adottare, per il pagamento dell'acconto relativo alle operazioni effettuate nel 2017, le nuove modalità definite dal DL 193/2017. Pertanto, in caso di esercizio coincidente con l'anno solare, tali enti devono:
- entro il 30.4.2017, corrispondere la prima rata dell'acconto, pari al 45% del complessivo acconto dovuto;
- entro il 31.10.2017, versare la seconda rata di acconto, pari al 55% dell'acconto complessivo.
Fonte: Ris. Agenzia delle Entrate 20.4.2017 n. 49 e 50 - Provvedimento Agenzia Entrate 20.4.2017 n. 78600 – Il Quotidiano del Commercialista del 21.4.2017 - "Acconto della sostitutiva sui mutui dovuto anche senza dichiarazione" - Mauro - Sessini
Sezione:   Autore : S.M.Perego