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Data Titolo Sezione Autore
22/02/2016 Scade il 28.2.2016 l’invio telematico delle spese funebri per la precompilazione dei modelli 730 S.M.Perego
22/02/2016 La cartella esattoriale al restyling S.M.Perego
22/02/2016 L’INPS conferma che artigiani e commercianti forfetari possono aderire alla riduzione dei contributi fissi al 65% S.M.Perego
16/02/2016 Pronto il decreto di innalzamento delle percentuali di compensazione per gli agricoltori S.M.Perego
14/03/2016 Anche l’ampliamento di edifici è soggetto al reverse charge S.M.Perego
15/06/2016 Passano al 6 luglio i versamenti di UNICO per i soggetti agli studi di settore S.M.Perego
15/06/2016 La proroga di Unico coinvolge anche i contributi previdenziale S.M.Perego
15/06/2016 Il “Cassetto fiscale” si arricchisce, ma non troppo S.M.Perego
16/06/2016 Al coniuge superstite spetta sempre il diritto di abitazione S.M.Perego
16/06/2016 Il MEF interviene sulla riduzione del 50% dell’IMU S.M.Perego

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Titolo: L’imposta sostitutiva sui mutui si paga con il modello F24   Data : 21/04/2017
L’imposta sostitutiva sui mutui si paga con il modello F24
Il 20.4.2017 l'Agenzia delle Entrate ha emesso tre documenti in tema di imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine (art. 15 e ss. del DPR 601/73), con particolare riferimento alle nuove modalità di pagamento dell'imposta introdotte dall'art. 7-quater co. 33 - 35 del DL 193/2016. Si tratta, in particolare:
- del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 78600, con il quale sono state estese all'imposta sostitutiva sui mutui le modalità di pagamento mediante F24. Pertanto, dal 20.4.2017 è possibile corrispondere l'imposta sostitutiva con F24, in luogo dell'F23. Quest'ultimo, tuttavia, sarà ancora utilizzabile fino al 31.12.2017;
- della ris. 49/2017, con la quale sono stati individuati i codici tributo da utilizzare per il pagamento dell'imposta sostitutiva mediante F24;
- della ris. 50/2017 che ha chiarito alcuni dubbi in relazione al pagamento dell'acconto.
Con specifico riferimento agli acconti, la ris. 50/2017 ha chiarito che, pur non avendo ancora presentato la dichiarazione dell'imposta sostitutiva in forma telematica (in quanto essa sarà introdotta dal 2018), gli enti che effettuano operazioni soggette all'imposta sostitutiva mutui devono adottare, per il pagamento dell'acconto relativo alle operazioni effettuate nel 2017, le nuove modalità definite dal DL 193/2017. Pertanto, in caso di esercizio coincidente con l'anno solare, tali enti devono:
- entro il 30.4.2017, corrispondere la prima rata dell'acconto, pari al 45% del complessivo acconto dovuto;
- entro il 31.10.2017, versare la seconda rata di acconto, pari al 55% dell'acconto complessivo.
Fonte: Ris. Agenzia delle Entrate 20.4.2017 n. 49 e 50 - Provvedimento Agenzia Entrate 20.4.2017 n. 78600 – Il Quotidiano del Commercialista del 21.4.2017 - "Acconto della sostitutiva sui mutui dovuto anche senza dichiarazione" - Mauro - Sessini
Sezione:   Autore : S.M.Perego