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12/01/2017 Un nuovo referendum (forse!) per voucher e responsabilità solidale S.M.Perego
25/01/2018 Un passo indietro sull’IRAP dalla Corte di Cassazione S.M.Perego
16/03/2018 Un professionista che possiede più studi professionali paga l’IRAP S.M.Perego
04/04/2016 Un’analisi sui nuovi interpelli S.M.Perego
20/07/2016 Un’ulteriore proroga che non ci si aspettava per il Mod. 770/2016 S.M.Perego
06/04/2017 Un’unica scadenza per la conservazione delle fatture elettroniche S.M.Perego
13/03/2017 Una differenza inventariale giustifica sempre la presunzione di cessione e l’accertamento S.M.Perego
10/04/2017 Una nuova Circolare su iper-ammortamenti S.M.Perego
29/07/2016 Una piccola proroga alle notifiche da parte di Equitalia S.M.Perego
04/05/2017 Una stretta all’aliquota Iva per la cessione di piante aromatiche S.M.Perego

Records 2371 to 2380 of 2397
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Titolo: L’imposta sostitutiva sui mutui si paga con il modello F24   Data : 21/04/2017
L’imposta sostitutiva sui mutui si paga con il modello F24
Il 20.4.2017 l'Agenzia delle Entrate ha emesso tre documenti in tema di imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine (art. 15 e ss. del DPR 601/73), con particolare riferimento alle nuove modalità di pagamento dell'imposta introdotte dall'art. 7-quater co. 33 - 35 del DL 193/2016. Si tratta, in particolare:
- del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 78600, con il quale sono state estese all'imposta sostitutiva sui mutui le modalità di pagamento mediante F24. Pertanto, dal 20.4.2017 è possibile corrispondere l'imposta sostitutiva con F24, in luogo dell'F23. Quest'ultimo, tuttavia, sarà ancora utilizzabile fino al 31.12.2017;
- della ris. 49/2017, con la quale sono stati individuati i codici tributo da utilizzare per il pagamento dell'imposta sostitutiva mediante F24;
- della ris. 50/2017 che ha chiarito alcuni dubbi in relazione al pagamento dell'acconto.
Con specifico riferimento agli acconti, la ris. 50/2017 ha chiarito che, pur non avendo ancora presentato la dichiarazione dell'imposta sostitutiva in forma telematica (in quanto essa sarà introdotta dal 2018), gli enti che effettuano operazioni soggette all'imposta sostitutiva mutui devono adottare, per il pagamento dell'acconto relativo alle operazioni effettuate nel 2017, le nuove modalità definite dal DL 193/2017. Pertanto, in caso di esercizio coincidente con l'anno solare, tali enti devono:
- entro il 30.4.2017, corrispondere la prima rata dell'acconto, pari al 45% del complessivo acconto dovuto;
- entro il 31.10.2017, versare la seconda rata di acconto, pari al 55% dell'acconto complessivo.
Fonte: Ris. Agenzia delle Entrate 20.4.2017 n. 49 e 50 - Provvedimento Agenzia Entrate 20.4.2017 n. 78600 – Il Quotidiano del Commercialista del 21.4.2017 - "Acconto della sostitutiva sui mutui dovuto anche senza dichiarazione" - Mauro - Sessini
Sezione:   Autore : S.M.Perego