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Data Titolo Sezione Autore
28/06/2016 Il canone RAI lo pagano anche i titolari di Partita IVA S.M.Perego
23/06/2016 Il canone RAI non deve essere assoggettato ad IVA S.M.Perego
28/04/2016 Il canone RAI ora è sempre subordinato all’utenza elettrica S.M.Perego
11/07/2016 Il canone RAI si può pagare anche con il Mod. F24 S.M.Perego
11/07/2016 Il canone RAI si può pagare anche con il Mod. F24 S.M.Perego
21/09/2016 Il comodante ha sempre titolo a detrarre le spese di ristrutturazione S.M.Perego
12/04/2018 Il comportamento concludente rileva anche in assenza di comunicazioni di opzione S.M.Perego
18/04/2017 Il Comune non interviene sulle variazioni catastali con procedura DOCFA S.M.Perego
11/12/2017 Il conferimento dell’immobile al TRUST sconta le imposte in misura fissa S.M.Perego
25/07/2016 Il contratto di locazione non registrato è considerato nullo S.M.Perego

Records 871 to 880 of 2397
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Titolo: L’imposta sostitutiva sui mutui si paga con il modello F24   Data : 21/04/2017
L’imposta sostitutiva sui mutui si paga con il modello F24
Il 20.4.2017 l'Agenzia delle Entrate ha emesso tre documenti in tema di imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine (art. 15 e ss. del DPR 601/73), con particolare riferimento alle nuove modalità di pagamento dell'imposta introdotte dall'art. 7-quater co. 33 - 35 del DL 193/2016. Si tratta, in particolare:
- del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 78600, con il quale sono state estese all'imposta sostitutiva sui mutui le modalità di pagamento mediante F24. Pertanto, dal 20.4.2017 è possibile corrispondere l'imposta sostitutiva con F24, in luogo dell'F23. Quest'ultimo, tuttavia, sarà ancora utilizzabile fino al 31.12.2017;
- della ris. 49/2017, con la quale sono stati individuati i codici tributo da utilizzare per il pagamento dell'imposta sostitutiva mediante F24;
- della ris. 50/2017 che ha chiarito alcuni dubbi in relazione al pagamento dell'acconto.
Con specifico riferimento agli acconti, la ris. 50/2017 ha chiarito che, pur non avendo ancora presentato la dichiarazione dell'imposta sostitutiva in forma telematica (in quanto essa sarà introdotta dal 2018), gli enti che effettuano operazioni soggette all'imposta sostitutiva mutui devono adottare, per il pagamento dell'acconto relativo alle operazioni effettuate nel 2017, le nuove modalità definite dal DL 193/2017. Pertanto, in caso di esercizio coincidente con l'anno solare, tali enti devono:
- entro il 30.4.2017, corrispondere la prima rata dell'acconto, pari al 45% del complessivo acconto dovuto;
- entro il 31.10.2017, versare la seconda rata di acconto, pari al 55% dell'acconto complessivo.
Fonte: Ris. Agenzia delle Entrate 20.4.2017 n. 49 e 50 - Provvedimento Agenzia Entrate 20.4.2017 n. 78600 – Il Quotidiano del Commercialista del 21.4.2017 - "Acconto della sostitutiva sui mutui dovuto anche senza dichiarazione" - Mauro - Sessini
Sezione:   Autore : S.M.Perego