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Data Titolo Sezione Autore
23/09/2016 Al giudice penale resta sempre la competenza nel determinare l’imposta evasa S.M.Perego
23/09/2016 La compilazione del quadro LM S.M.Perego
23/09/2016 Richiesta di proroga al 31.12.2019 del limite di detrazione IVA sugli autoveicoli S.M.Perego
23/09/2016 Alcuni chiarimenti sugli ammortamenti degli impianti fotovoltaici S.M.Perego
26/09/2016 Scade il 30.9.2016 la comunicazione dei redditi di lavoro autonomo da parte dei pensionati all’INPS S.M.Perego
26/09/2016 La prescrizione decennale sulla responsabilità del notaio decorre dall’accertamento dell’imposta S.M.Perego
26/09/2016 Non spetta il credito d'imposta per la ricerca e sviluppo alla partecipazione ai corsi di formazione S.M.Perego
26/09/2016 La deducibilità degli oneri compete sempre con la l. 104/92 S.M.Perego
26/09/2016 Anche il mobilio detenuto all’estero deve essere dichiarato nel quadro RW S.M.Perego
26/09/2016 Le 90 mila lettere dell’Agenzia delle Entrate sono tutta colpa dell’INPS S.M.Perego

Records 1251 to 1260 of 2397
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Titolo: INPS – Ai lavoratori non vedenti previsto un beneficio pensionistico   Data : 24/04/2017
INPS – Ai lavoratori non vedenti previsto un beneficio pensionistico
La circ. INPS n.73/2017, in considerazione delle novità introdotte dall'art. 1 co. 209 della L. 232/2016, ha fornito le prime istruzioni operative per la fruizione del beneficio pensionistico previsto in favore dei lavoratori non vedenti sulla pensione o quota di pensione calcolata con il sistema contributivo, spiegando che:
-il beneficio trova applicazione per i trattamenti pensionistici aventi decorrenza successiva all'1.1.2017, in favore dei lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato colpiti da cecità assoluta o che abbiano un residuo visivo non superiore a un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione;
-la legge di bilancio 2017 introduce la maggiorazione dell'età anagrafica ai fini dell'applicazione del coefficiente di trasformazione rilevante nei trattamenti pensionistici liquidati nel sistema contributivo o nella quota di pensione contributiva, relativamente alle pensioni liquidate nel sistema misto;
-la fruizione della misura in esame è subordinata alla presentazione della relativa domanda da parte degli aventi diritto o dei loro superstiti e non si applica alle pensioni di reversibilità spettanti ai superstiti titolari di pensione diretta con decorrenza anteriore all'1.1.2017.
Fonte: Circ. INPS 14.4.2017 n. 73 – Il Quotidiano del Commercialista del 22.4.2017 - "Per i non vedenti bonus pensionistico con maggiorazione dell’età anagrafica" - Redazione
Sezione:   Autore : S.M.Perego