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Data Titolo Sezione Autore
13/10/2016 La dichiarazione infedele si sana con il versamento di €. 27,78 entro 90 giorni S.M.Perego
13/10/2016 Non rileva l’utilizzo di beni strumentali costosi per l’esclusione da IRAP S.M.Perego
14/10/2016 Dubbi sul “ne bis in idem” tra sanzione penale e amministrativa S.M.Perego
14/10/2016 Al via le istanze sulla classificazione tariffaria delle merci - Decisioni ITV e IVO S.M.Perego
14/10/2016 L’omesso versamento IVA periodico passa per il ravvedimento operoso S.M.Perego
14/10/2016 La cessione d'azienda con riserva della proprietà può comportare plusvalenze e/o minusvalenze S.M.Perego
17/10/2016 Il contributo integrativo escluso dagli oneri deducibili S.M.Perego
08/11/2016 Quali problemi quando il rogito non riporta la rideterminazione del costo fiscale dei terreni S.M.Perego
17/10/2016 Ravvedimento operoso - Le sanzioni e gli interessi devo essere calcolati sino alla data del loro pagamento S.M.Perego
12/10/2016 Le operazioni quadrangolari escluse da IVA alla prima cessione interna S.M.Perego

Records 1921 to 1930 of 2397
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Titolo: INPS – Ai lavoratori non vedenti previsto un beneficio pensionistico   Data : 24/04/2017
INPS – Ai lavoratori non vedenti previsto un beneficio pensionistico
La circ. INPS n.73/2017, in considerazione delle novità introdotte dall'art. 1 co. 209 della L. 232/2016, ha fornito le prime istruzioni operative per la fruizione del beneficio pensionistico previsto in favore dei lavoratori non vedenti sulla pensione o quota di pensione calcolata con il sistema contributivo, spiegando che:
-il beneficio trova applicazione per i trattamenti pensionistici aventi decorrenza successiva all'1.1.2017, in favore dei lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato colpiti da cecità assoluta o che abbiano un residuo visivo non superiore a un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione;
-la legge di bilancio 2017 introduce la maggiorazione dell'età anagrafica ai fini dell'applicazione del coefficiente di trasformazione rilevante nei trattamenti pensionistici liquidati nel sistema contributivo o nella quota di pensione contributiva, relativamente alle pensioni liquidate nel sistema misto;
-la fruizione della misura in esame è subordinata alla presentazione della relativa domanda da parte degli aventi diritto o dei loro superstiti e non si applica alle pensioni di reversibilità spettanti ai superstiti titolari di pensione diretta con decorrenza anteriore all'1.1.2017.
Fonte: Circ. INPS 14.4.2017 n. 73 – Il Quotidiano del Commercialista del 22.4.2017 - "Per i non vedenti bonus pensionistico con maggiorazione dell’età anagrafica" - Redazione
Sezione:   Autore : S.M.Perego