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25/03/2009 News lva per cassa news S.M.Perego
12/09/2016 Non basta un successivo trasferimento dell’attività per l’agevolazione “Prima casa” S.M.Perego
17/11/2014 Non coerente agli studi di settore news S.M.Perego
12/11/2015 Non di comodo le società con immobili inagibili S.M.Perego
31/05/2019 Non è ancora disponibile l’accordo al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche S.M.Perego
28/04/2016 Non è obbligatorio riportare in dichiarazione il codice identificativo del contratto di locazione S.M.Perego
03/10/2016 Non è sufficiente aderire allo Scudo Fiscale per far valere la residenza estera S.M.Perego
19/12/2017 Non pagano IMU e TASI i proprietari di immobili occupati abusivamente S.M.Perego
13/10/2016 Non rileva l’utilizzo di beni strumentali costosi per l’esclusione da IRAP S.M.Perego
28/06/2016 Non rileva più la superficie per essere qualificati “immobili non di lusso” S.M.Perego

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Titolo: Sufficiente la lottizzazione di un terreno perché si configuri la plusvalenza   Data : 24/04/2017
Sufficiente la lottizzazione di un terreno perché si configuri la plusvalenza
La cessione di un terreno lottizzato, al di fuori del regime d'impresa, potrebbe comportare l'emersione di plusvalenze rilevanti ai sensi degli artt. 67 e 68 del TUIR.
Dall'impostazione di tali disposizioni, è possibile ritenere che le plusvalenze derivanti dal realizzo di terreni lottizzati costituiscano una tipologia "particolare" rispetto all'ambito "generale" che riguarda quelle conseguite in seguito alla cessione di aree edificabili.
Occorre, pertanto, determinare il momento in cui il terreno possa essere considerato come "lottizzato". A tal fine, gli Autori, richiamano la ris. Agenzia Entrate 24.7.2008 n. 319, che ritiene sufficiente a configurare la lottizzazione ai sensi dell'art. 67 co. 1 lett. a) del TUIR:
- l'approvazione del piano di lottizzazione da parte del Comune;
- la stipula della relativa convenzione di lottizzazione.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 22.4.2017 - "Cessione di area lottizzata, il “focus” è sul soggetto promotore" - Sanna - Suma
Sezione:   Autore : S.M.Perego