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08/05/2019 Dal 15 maggio in vigore la nuova modulistica del Registro delle imprese e del REA S.M.Perego
24/04/2019 Scade il 30.4.2019 la trasmissione telematica della comunicazione delle operazioni transfrontaliere - esterometro S.M.Perego
08/05/2019 INPS – Al via la riduzione dei trattamenti pensionistici S.M.Perego
08/05/2019 Assosoftware chiarisce la compilazione della fattura elettronica nei confronti di privati esteri S.M.Perego
08/05/2019 IMU – Approvati i coefficienti per determinazione del valore dei fabbricati di categoria “D” S.M.Perego
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11/05/2019 Le novità del Quadro RP per gli oneri detraibili e deducibili S.M.Perego

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Titolo: Sufficiente la lottizzazione di un terreno perché si configuri la plusvalenza   Data : 24/04/2017
Sufficiente la lottizzazione di un terreno perché si configuri la plusvalenza
La cessione di un terreno lottizzato, al di fuori del regime d'impresa, potrebbe comportare l'emersione di plusvalenze rilevanti ai sensi degli artt. 67 e 68 del TUIR.
Dall'impostazione di tali disposizioni, è possibile ritenere che le plusvalenze derivanti dal realizzo di terreni lottizzati costituiscano una tipologia "particolare" rispetto all'ambito "generale" che riguarda quelle conseguite in seguito alla cessione di aree edificabili.
Occorre, pertanto, determinare il momento in cui il terreno possa essere considerato come "lottizzato". A tal fine, gli Autori, richiamano la ris. Agenzia Entrate 24.7.2008 n. 319, che ritiene sufficiente a configurare la lottizzazione ai sensi dell'art. 67 co. 1 lett. a) del TUIR:
- l'approvazione del piano di lottizzazione da parte del Comune;
- la stipula della relativa convenzione di lottizzazione.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 22.4.2017 - "Cessione di area lottizzata, il “focus” è sul soggetto promotore" - Sanna - Suma
Sezione:   Autore : S.M.Perego