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29/07/2016 Ora anche la semplice convivenza da diritto alle detrazioni IRPEF sulle ristrutturazioni S.M.Perego
29/07/2016 Anche la comunicazione dei rapporti finanziari di giugno slitta al 22 agosto S.M.Perego
29/07/2016 Slitta a settembre la presentazione dei documenti richiesti per un controllo formale S.M.Perego
29/07/2016 L’aggiornamento dell'OIC 17 è consultabile in bozza sino al 30.9.2016 S.M.Perego
29/07/2016 Per l’aggiornamento degli OIC 9, 23, 25 e 26 sono disponibili le bozze per la consultazione S.M.Perego
29/07/2016 Chiusura estiva 2016 S.M.Perego
01/08/2016 Gli Ordini dei geometri e dei commercialisti traducono gli IVS S.M.Perego
01/08/2016 Prorogata la presentazione del Mod. 770/2016 S.M.Perego
01/08/2016 I chiropratici esclusi dalle spese detraibili S.M.Perego
28/07/2016 La dichiarazione IMU tardiva si può presentare entro il 22 agosto 2016 S.M.Perego

Records 311 to 320 of 2397
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Titolo: Sufficiente la lottizzazione di un terreno perché si configuri la plusvalenza   Data : 24/04/2017
Sufficiente la lottizzazione di un terreno perché si configuri la plusvalenza
La cessione di un terreno lottizzato, al di fuori del regime d'impresa, potrebbe comportare l'emersione di plusvalenze rilevanti ai sensi degli artt. 67 e 68 del TUIR.
Dall'impostazione di tali disposizioni, è possibile ritenere che le plusvalenze derivanti dal realizzo di terreni lottizzati costituiscano una tipologia "particolare" rispetto all'ambito "generale" che riguarda quelle conseguite in seguito alla cessione di aree edificabili.
Occorre, pertanto, determinare il momento in cui il terreno possa essere considerato come "lottizzato". A tal fine, gli Autori, richiamano la ris. Agenzia Entrate 24.7.2008 n. 319, che ritiene sufficiente a configurare la lottizzazione ai sensi dell'art. 67 co. 1 lett. a) del TUIR:
- l'approvazione del piano di lottizzazione da parte del Comune;
- la stipula della relativa convenzione di lottizzazione.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 22.4.2017 - "Cessione di area lottizzata, il “focus” è sul soggetto promotore" - Sanna - Suma
Sezione:   Autore : S.M.Perego