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20/12/2016 Il ravvedimento operoso dell’omesso versamento dell’acconto IVA presenta alcuni dubbi S.M.Perego
25/11/2016 Il ravvedimento sul quadro RW comporta sanzioni elevate S.M.Perego
14/04/2017 Il reato di corruzione si estende anche ai privati S.M.Perego
06/04/2017 Il regime dei minimi resta in vigore fino a quando se ne posseggono i requisiti S.M.Perego
29/01/2016 Il regime di vantaggio aperto nel 2015 opera per un quinquennio S.M.Perego
11/02/2016 Il regime forfetario compila i quadri LM e RS in Unico 2016 S.M.Perego
15/02/2016 Il regime forfetario passa tramite indicazione nella dichiarazione IVA S.M.Perego
06/04/2016 Il regime forfetario resta soggetto agli adempimenti IVA per gli scambi con l’estero S.M.Perego
01/12/2016 Il registro dei beni ammortizzabili deve sempre essere aggiornato S.M.Perego
18/05/2016 Il reverse charge si estende a laptop, taplet e console da gioco S.M.Perego

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Titolo: Sufficiente la lottizzazione di un terreno perché si configuri la plusvalenza   Data : 24/04/2017
Sufficiente la lottizzazione di un terreno perché si configuri la plusvalenza
La cessione di un terreno lottizzato, al di fuori del regime d'impresa, potrebbe comportare l'emersione di plusvalenze rilevanti ai sensi degli artt. 67 e 68 del TUIR.
Dall'impostazione di tali disposizioni, è possibile ritenere che le plusvalenze derivanti dal realizzo di terreni lottizzati costituiscano una tipologia "particolare" rispetto all'ambito "generale" che riguarda quelle conseguite in seguito alla cessione di aree edificabili.
Occorre, pertanto, determinare il momento in cui il terreno possa essere considerato come "lottizzato". A tal fine, gli Autori, richiamano la ris. Agenzia Entrate 24.7.2008 n. 319, che ritiene sufficiente a configurare la lottizzazione ai sensi dell'art. 67 co. 1 lett. a) del TUIR:
- l'approvazione del piano di lottizzazione da parte del Comune;
- la stipula della relativa convenzione di lottizzazione.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 22.4.2017 - "Cessione di area lottizzata, il “focus” è sul soggetto promotore" - Sanna - Suma
Sezione:   Autore : S.M.Perego