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Data Titolo Sezione Autore
16/11/2016 Le spese anticipate dal committente saranno escluse dalle parcelle dei professionisti S.M.Perego
10/03/2017 Le spese di formazione professionale deducibili sino a 10 mila euro S.M.Perego
01/08/2016 Le spese di sponsorizzazione libere da vincoli sui presunti ricavi S.M.Perego
18/02/2016 Le spese di viaggio, vitto e alloggio in occasione di convegni e corsi, deducibili al 100% S.M.Perego
03/05/2018 Le spese di vitto e alloggio addebitate ai committenti trovano la deducibilità integrale S.M.Perego
17/02/2016 Le spese funebri entrano nel 730 Precompilato S.M.Perego
07/06/2016 Le spese per il servizio idrico integrato sono sempre di competenza dell’amministratore S.M.Perego
22/02/2016 Le spese sanitarie non trasmesse entro il 9.2.2016 restano soggette a sanzioni S.M.Perego
26/02/2016 Le tasse universitarie entrano nel 730 precompilato S.M.Perego
02/11/2015 Le trasferte dei dipendenti possono produrre reddito S.M.Perego

Records 1471 to 1480 of 2397
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Titolo: Dal 1° luglio lo “Split Payment” si estende anche ai professionisti   Data : 24/04/2017
Dal 1° luglio lo “Split Payment” si estende anche ai professionisti
Con il decreto legge approvato in data 11.4.2017, il Consiglio dei Ministri estende l'ambito applicativo del c.d. "split payment" di cui all'art. 17-ter del DPR 633/72, il quale prevede che, per le operazioni coinvolte, i cessionari e committenti non corrispondano l'IVA ai propri fornitori, bensì provvedano ad assolvere l'imposta in via diretta nei confronti dell'Erario.
Lo speciale meccanismo ex art. 17-ter del DPR 633/72 viene esteso alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di:
- società controllate direttamente dalla Presidenza del Consiglio e dai Ministeri;
- società controllate direttamente da Regioni, Province e Comuni;
- società controllate direttamente o indirettamente da parte delle società sopra menzionate;
- società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa Italiana (fatta salva la possibilità di individuare, con apposito decreto ministeriale, un indice alternativo di riferimento).
Inoltre, a differenza della precedente versione dell'art. 17-ter del DPR 633/72, sono ricomprese nella speciale disciplina tutte le operazioni effettuate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni ex art. 1 co. 2 della L. 196/2009.
Infine, sul fronte dei "fornitori", viene meno l'esclusione dall'applicazione del meccanismo dello "split payment" che era stata prevista ex art. 17-ter co. 2 del DPR 633/72 per i compensi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta. Anche i soggetti che percepiscono redditi di lavoro autonomo, dunque, dovranno applicare lo "split payment" per le prestazioni di servizi rese nei confronti della PA, delle società controllate pubbliche e delle società quotate coinvolte.
Le modifiche alla disciplina previste dal decreto legge approvato in via preliminare dal Governo si rendono efficaci a decorrere dalle operazioni per le quali è emessa fattura dall'1.7.2017.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 22.4.2017 - "“Maxi” estensione dello split payment IVA dal 1° luglio 2017" - Greco
Sezione:   Autore : S.M.Perego