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25/07/2016 Per i contributi di bonifica, sempre deducibili IRPEF, l’onere della prova è in capo al consorzio S.M.Perego
25/07/2016 Il contratto di locazione non registrato è considerato nullo S.M.Perego
25/07/2016 Ai fini della Brexit una corsa contro il tempo per rilocalizzare in Italia S.M.Perego
25/07/2016 Ai fini delle detrazioni IRPEF con demolizione e ricostruzione rileva la certificazione del tecnico abilitato S.M.Perego
25/07/2016 Dal 1.5.2016 con il nuovo codice doganale i beni possono giacere 10 anni S.M.Perego
28/09/2016 Nel definire se l’immobile è di lusso rileva anche il seminterrato S.M.Perego
26/07/2016 Lo scarto delle fatture elettroniche inviate alla PA arriva al 26% S.M.Perego
29/07/2016 Sempre esclusa da IMU e TASI l’abitazione principale parzialmente locata S.M.Perego
06/09/2016 Arriva lo Stop alla Sabatini-ter S.M.Perego
29/07/2016 Per l’aggiornamento degli OIC 9, 23, 25 e 26 sono disponibili le bozze per la consultazione S.M.Perego

Records 1561 to 1570 of 2397
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Titolo: Dal 1° luglio lo “Split Payment” si estende anche ai professionisti   Data : 24/04/2017
Dal 1° luglio lo “Split Payment” si estende anche ai professionisti
Con il decreto legge approvato in data 11.4.2017, il Consiglio dei Ministri estende l'ambito applicativo del c.d. "split payment" di cui all'art. 17-ter del DPR 633/72, il quale prevede che, per le operazioni coinvolte, i cessionari e committenti non corrispondano l'IVA ai propri fornitori, bensì provvedano ad assolvere l'imposta in via diretta nei confronti dell'Erario.
Lo speciale meccanismo ex art. 17-ter del DPR 633/72 viene esteso alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di:
- società controllate direttamente dalla Presidenza del Consiglio e dai Ministeri;
- società controllate direttamente da Regioni, Province e Comuni;
- società controllate direttamente o indirettamente da parte delle società sopra menzionate;
- società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa Italiana (fatta salva la possibilità di individuare, con apposito decreto ministeriale, un indice alternativo di riferimento).
Inoltre, a differenza della precedente versione dell'art. 17-ter del DPR 633/72, sono ricomprese nella speciale disciplina tutte le operazioni effettuate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni ex art. 1 co. 2 della L. 196/2009.
Infine, sul fronte dei "fornitori", viene meno l'esclusione dall'applicazione del meccanismo dello "split payment" che era stata prevista ex art. 17-ter co. 2 del DPR 633/72 per i compensi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta. Anche i soggetti che percepiscono redditi di lavoro autonomo, dunque, dovranno applicare lo "split payment" per le prestazioni di servizi rese nei confronti della PA, delle società controllate pubbliche e delle società quotate coinvolte.
Le modifiche alla disciplina previste dal decreto legge approvato in via preliminare dal Governo si rendono efficaci a decorrere dalle operazioni per le quali è emessa fattura dall'1.7.2017.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 22.4.2017 - "“Maxi” estensione dello split payment IVA dal 1° luglio 2017" - Greco
Sezione:   Autore : S.M.Perego