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06/05/2016 L’Agenzia delle Entrate apporta ancora modifiche ai modelli di dichiarazione S.M.Perego
16/05/2016 Le unioni civili comportano il diritto alla detrazione per il coniuge a carico S.M.Perego
06/05/2016 Il trasferimento della residenza da parte di un solo coniuge non fa perdere le agevolazioni prima casa S.M.Perego
24/05/2016 Anche i terreni agricoli posseduti dai coadiuvanti coltivatori diretti sono esenti IMU S.M.Perego
06/05/2016 La domanda al fondo di integrazione salariale si presenta on line S.M.Perego
09/05/2016 Agenzia delle Entrate – Risposte ai quesiti posti dai CAF S.M.Perego
09/05/2016 L’omessa comunicazione all’ENEA non fa decadere dalla detrazione del 65% S.M.Perego
09/05/2016 Nel quadro VO, allegato ad Unico PF, la fuoriuscita dal regime di vantaggio S.M.Perego
09/05/2016 Le unità immobiliari contigue e autonome possono scontare i benefici della c.d. “Prima casa” S.M.Perego
12/05/2016 Il pagamento del diritto camerale annuale si può effettuare online S.M.Perego

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Titolo: Dal 1° luglio lo “Split Payment” si estende anche ai professionisti   Data : 24/04/2017
Dal 1° luglio lo “Split Payment” si estende anche ai professionisti
Con il decreto legge approvato in data 11.4.2017, il Consiglio dei Ministri estende l'ambito applicativo del c.d. "split payment" di cui all'art. 17-ter del DPR 633/72, il quale prevede che, per le operazioni coinvolte, i cessionari e committenti non corrispondano l'IVA ai propri fornitori, bensì provvedano ad assolvere l'imposta in via diretta nei confronti dell'Erario.
Lo speciale meccanismo ex art. 17-ter del DPR 633/72 viene esteso alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di:
- società controllate direttamente dalla Presidenza del Consiglio e dai Ministeri;
- società controllate direttamente da Regioni, Province e Comuni;
- società controllate direttamente o indirettamente da parte delle società sopra menzionate;
- società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa Italiana (fatta salva la possibilità di individuare, con apposito decreto ministeriale, un indice alternativo di riferimento).
Inoltre, a differenza della precedente versione dell'art. 17-ter del DPR 633/72, sono ricomprese nella speciale disciplina tutte le operazioni effettuate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni ex art. 1 co. 2 della L. 196/2009.
Infine, sul fronte dei "fornitori", viene meno l'esclusione dall'applicazione del meccanismo dello "split payment" che era stata prevista ex art. 17-ter co. 2 del DPR 633/72 per i compensi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta. Anche i soggetti che percepiscono redditi di lavoro autonomo, dunque, dovranno applicare lo "split payment" per le prestazioni di servizi rese nei confronti della PA, delle società controllate pubbliche e delle società quotate coinvolte.
Le modifiche alla disciplina previste dal decreto legge approvato in via preliminare dal Governo si rendono efficaci a decorrere dalle operazioni per le quali è emessa fattura dall'1.7.2017.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 22.4.2017 - "“Maxi” estensione dello split payment IVA dal 1° luglio 2017" - Greco
Sezione:   Autore : S.M.Perego