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Data Titolo Sezione Autore
17/05/2017 Totalmente deducibili le spese di vitto e alloggio addebitate dal professionista al committente S.M.Perego
17/05/2017 Denunciata alla UE la modifica dei termini di registrazione delle fatture passive S.M.Perego
24/05/2017 On-line le istruzioni INPS sul “Bonus asili nido” S.M.Perego
17/05/2017 Totalmente deducibili le spese di formazione di importo non superiore a 10.000,00 euro S.M.Perego
19/04/2017 On line i soggetti beneficiari del cinque per mille relativi al 2015 S.M.Perego
17/05/2017 L’affitto d’azienda non comporta l’automatico subentro nel contratto di locazione S.M.Perego
19/05/2017 Anche per gli avvisi di recupero dei crediti d’imposta si può presentare l’adesione S.M.Perego
19/05/2017 Nel quadro RP le nuove detrazioni per gli interventi antisismici S.M.Perego
19/05/2017 Si attende per oggi la conferma della proroga per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche S.M.Perego
19/05/2017 Compensazione orizzontale dei crediti fiscali con il Mod. F24 non per tutti Stefano M. Perego

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Titolo: Datori di lavoro obbligati ai conguagli da 730   Data : 26/04/2017
Datori di lavoro obbligati ai conguagli da 730
Con la ris. 24.4.2017 n. 51, l'Amministrazione finanziaria ha fornito una serie di indicazioni sulla comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai risultati contabili dei 730, con l'obiettivo di rendere più efficiente il processo di esecuzione dei conguagli.
In particolare, da quest'anno, l'Agenzia delle Entrate accetta il modello 730-4 indipendentemente dalla circostanza che il sostituto d'imposta abbia comunicato la sede telematica presso la quale ricevere i dati dei risultati contabili.
Al riguardo, si ricorda, infatti, che, in base all'art. 16 co. 4-bis del DM 164/99, i sostituti d'imposta, per effettuare operazioni di conguaglio, hanno l'obbligo di ricevere in via telematica i dati contenuti nei modelli 730-4 dei propri dipendenti tramite i servizi telematici dell'Agenzia e che, a tal fine, devono comunicare la sede telematica (propria o di un intermediario) dove ricevere i predetti risultati contabili (flusso telematico dei modelli 730-4).
Fonte: Ris. Agenzia Entrate 24.4.2017 n. 51 – Il Quotidiano del Commercialista del 25.4.2017 - "Per l’accettazione del 730-4 non conta aver comunicato la sede telematica" - Redazione
Sezione:   Autore : S.M.Perego