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05/09/2016 Allo studio le modifiche di riduzione dell'IRES e introduzione dell'IRI S.M.Perego
05/09/2016 L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) aumenta i propri poteri S.M.Perego
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05/09/2016 Ammessa la deduzione parziale dell’abbigliamento per il lavoratore autonomo S.M.Perego
06/09/2016 Arriva lo Stop alla Sabatini-ter S.M.Perego
06/09/2016 Ravvedibile il mod. 770 entro il 14.12.2016 S.M.Perego
06/09/2016 Esente IVA ed esclusa da tassazione la cessione gratuita a favore di ONLUS e altri soggetti S.M.Perego
06/09/2016 IL SISTEMA TRIBUTARIO SECONDO LA COSTITUZIONE ITALIANA S.M.Perego
07/09/2016 Alcuni dubbi sulle operazioni in bitcoin ed il quadro RW S.M.Perego

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Titolo: Datori di lavoro obbligati ai conguagli da 730   Data : 26/04/2017
Datori di lavoro obbligati ai conguagli da 730
Con la ris. 24.4.2017 n. 51, l'Amministrazione finanziaria ha fornito una serie di indicazioni sulla comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai risultati contabili dei 730, con l'obiettivo di rendere più efficiente il processo di esecuzione dei conguagli.
In particolare, da quest'anno, l'Agenzia delle Entrate accetta il modello 730-4 indipendentemente dalla circostanza che il sostituto d'imposta abbia comunicato la sede telematica presso la quale ricevere i dati dei risultati contabili.
Al riguardo, si ricorda, infatti, che, in base all'art. 16 co. 4-bis del DM 164/99, i sostituti d'imposta, per effettuare operazioni di conguaglio, hanno l'obbligo di ricevere in via telematica i dati contenuti nei modelli 730-4 dei propri dipendenti tramite i servizi telematici dell'Agenzia e che, a tal fine, devono comunicare la sede telematica (propria o di un intermediario) dove ricevere i predetti risultati contabili (flusso telematico dei modelli 730-4).
Fonte: Ris. Agenzia Entrate 24.4.2017 n. 51 – Il Quotidiano del Commercialista del 25.4.2017 - "Per l’accettazione del 730-4 non conta aver comunicato la sede telematica" - Redazione
Sezione:   Autore : S.M.Perego