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28/02/2019 Agenzia delle Entrate – All’ultimo giorno la proroga per LIPE ed esterometro S.M.Perego
28/02/2019 INPS disponibili i moduli per Reddito e Pensione di cittadinanza S.M.Perego
01/03/2019 Credito d'imposta per adeguamento registratori di cassa S.M.Perego
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12/03/2019 Comunicazioni ENEA per il 2019 S.M.Perego
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12/03/2019 Nuove FAQ AssoSoftware sulla Fatturazione elettronica S.M.Perego
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Records 2361 to 2370 of 2397
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Titolo: Datori di lavoro obbligati ai conguagli da 730   Data : 26/04/2017
Datori di lavoro obbligati ai conguagli da 730
Con la ris. 24.4.2017 n. 51, l'Amministrazione finanziaria ha fornito una serie di indicazioni sulla comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai risultati contabili dei 730, con l'obiettivo di rendere più efficiente il processo di esecuzione dei conguagli.
In particolare, da quest'anno, l'Agenzia delle Entrate accetta il modello 730-4 indipendentemente dalla circostanza che il sostituto d'imposta abbia comunicato la sede telematica presso la quale ricevere i dati dei risultati contabili.
Al riguardo, si ricorda, infatti, che, in base all'art. 16 co. 4-bis del DM 164/99, i sostituti d'imposta, per effettuare operazioni di conguaglio, hanno l'obbligo di ricevere in via telematica i dati contenuti nei modelli 730-4 dei propri dipendenti tramite i servizi telematici dell'Agenzia e che, a tal fine, devono comunicare la sede telematica (propria o di un intermediario) dove ricevere i predetti risultati contabili (flusso telematico dei modelli 730-4).
Fonte: Ris. Agenzia Entrate 24.4.2017 n. 51 – Il Quotidiano del Commercialista del 25.4.2017 - "Per l’accettazione del 730-4 non conta aver comunicato la sede telematica" - Redazione
Sezione:   Autore : S.M.Perego