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Data Titolo Sezione Autore
15/03/2019 INPS - definiti i parametri di calcolo per i contributi volontari per l’anno 2019 S.M.Perego
13/09/2019 Proposti incentivi sui pagamenti effettuati con moneta elettronica S.M.Perego
20/03/2019 Nuovi chiarimenti dell’AdE sulla fatturazione elettronica per i dati da trasmettere al STS S.M.Perego
20/03/2019 Approvato un nuovo Modello TR per la richiesta di rimborso trimestrale S.M.Perego
20/03/2019 Modificato il modello RLI per inserire le locazioni commerciali in cedolare secca S.M.Perego
21/03/2019 Nessuna copertura per il credito d'imposta per investimenti pubblicitari per il 2019 S.M.Perego
21/03/2019 INPS – Novità sul reddito di cittadinanza S.M.Perego
25/03/2019 Pubblicata la circolare INPS sulla rivalutazione delle pensioni per il 2019 S.M.Perego
25/03/2019 INPS Nuove modalità di presentazione della domanda per l’assegno per il nucleo familiare S.M.Perego
26/03/2019 Aggiornamento modello EAS per gli Enti non commerciali e ONLUS S.M.Perego

Records 2371 to 2380 of 2397
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Titolo: Datori di lavoro obbligati ai conguagli da 730   Data : 26/04/2017
Datori di lavoro obbligati ai conguagli da 730
Con la ris. 24.4.2017 n. 51, l'Amministrazione finanziaria ha fornito una serie di indicazioni sulla comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai risultati contabili dei 730, con l'obiettivo di rendere più efficiente il processo di esecuzione dei conguagli.
In particolare, da quest'anno, l'Agenzia delle Entrate accetta il modello 730-4 indipendentemente dalla circostanza che il sostituto d'imposta abbia comunicato la sede telematica presso la quale ricevere i dati dei risultati contabili.
Al riguardo, si ricorda, infatti, che, in base all'art. 16 co. 4-bis del DM 164/99, i sostituti d'imposta, per effettuare operazioni di conguaglio, hanno l'obbligo di ricevere in via telematica i dati contenuti nei modelli 730-4 dei propri dipendenti tramite i servizi telematici dell'Agenzia e che, a tal fine, devono comunicare la sede telematica (propria o di un intermediario) dove ricevere i predetti risultati contabili (flusso telematico dei modelli 730-4).
Fonte: Ris. Agenzia Entrate 24.4.2017 n. 51 – Il Quotidiano del Commercialista del 25.4.2017 - "Per l’accettazione del 730-4 non conta aver comunicato la sede telematica" - Redazione
Sezione:   Autore : S.M.Perego