Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
28/11/2016 Dal 2017 al 2019 i redditi agrari e dominicali esclusi da IRPEF per i CD e IAP S.M.Perego
04/11/2016 Dal 2017 deducibilità integrale per le spese di formazione e di aggiornamento professionale S.M.Perego
28/12/2016 Dal 2017 la dichiarazione di successione si presenta on line S.M.Perego
27/10/2016 Dal 2017 la nuova liquidazione trimestrale e lo spesometro a rischio sanzioni S.M.Perego
24/11/2016 Dal 2017 maxi-ammortamento auto per gli agenti di commercio a regime S.M.Perego
18/12/2017 Dal 2018 i carburanti si pagano con bancomat o carte di credito S.M.Perego
08/05/2017 Dal 22 giugno le modifiche agli atti sociali delle strat up si fanno on-line S.M.Perego
03/12/2015 Dal 22 ottobre estese le ipotesi di dichiarazione fraudolenta mediante artifici S.M.Perego
24/01/2017 Dal 23.1.2017 la dichiarazione di successione si compila on-line S.M.Perego
11/10/2016 Dal 28 ottobre è possibile accedere alle delibere e calcolare l'IMU e la TASI dovute a saldo S.M.Perego

Records 461 to 470 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Datori di lavoro obbligati ai conguagli da 730   Data : 26/04/2017
Datori di lavoro obbligati ai conguagli da 730
Con la ris. 24.4.2017 n. 51, l'Amministrazione finanziaria ha fornito una serie di indicazioni sulla comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai risultati contabili dei 730, con l'obiettivo di rendere più efficiente il processo di esecuzione dei conguagli.
In particolare, da quest'anno, l'Agenzia delle Entrate accetta il modello 730-4 indipendentemente dalla circostanza che il sostituto d'imposta abbia comunicato la sede telematica presso la quale ricevere i dati dei risultati contabili.
Al riguardo, si ricorda, infatti, che, in base all'art. 16 co. 4-bis del DM 164/99, i sostituti d'imposta, per effettuare operazioni di conguaglio, hanno l'obbligo di ricevere in via telematica i dati contenuti nei modelli 730-4 dei propri dipendenti tramite i servizi telematici dell'Agenzia e che, a tal fine, devono comunicare la sede telematica (propria o di un intermediario) dove ricevere i predetti risultati contabili (flusso telematico dei modelli 730-4).
Fonte: Ris. Agenzia Entrate 24.4.2017 n. 51 – Il Quotidiano del Commercialista del 25.4.2017 - "Per l’accettazione del 730-4 non conta aver comunicato la sede telematica" - Redazione
Sezione:   Autore : S.M.Perego