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06/06/2016 Riconosciuta alle società immobiliari l'agevolazione sulla riqualificazione energetica S.M.Perego
07/06/2016 Le spese per il servizio idrico integrato sono sempre di competenza dell’amministratore S.M.Perego
07/06/2016 Super ammortamenti particolari in presenza di leasing S.M.Perego
07/06/2016 Ovvie complicazioni per il canone RAI 2016 S.M.Perego
07/06/2016 Permangono dubbi su quale abitazione principale non pagare l’IMU? S.M.Perego
07/06/2016 Studi di settore per professionisti non tutti aggiornati S.M.Perego
08/06/2016 Le aree edificabili sono tassate ai fini IMU in base al valore venale al 1° gennaio S.M.Perego
08/06/2016 L’INPS fornisce chiarimenti sull’obbligo di reperibilità in caso di malattia S.M.Perego
08/06/2016 Anche per tutte le auto il super ammortamento S.M.Perego
10/06/2016 La cessione di un bene oggetto di super ammortamento non sconta la maggiorazione S.M.Perego

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Titolo: Nuova definizione delle liti pendenti nel DL 50/2017 al calcolo convenienza   Data : 26/04/2017
Nuova definizione delle liti pendenti nel DL 50/2017 al calcolo convenienza
E' stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il DL 24.4.2017 n. 50, che contiene una definizione delle liti pendenti rientranti nella giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, a condizione che la costituzione in giudizio di primo grado ad opera del ricorrente sia avvenuta entro il 31.12.2016.
Gli aspetti salienti della definizione sono i seguenti:
- si verifica, prescindendo dalle pronunce giudiziali, lo stralcio delle sanzioni amministrative collegate al tributo e degli interessi di mora;
- è necessario pagare tutte le imposte e gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo calcolati sino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'atto;
- per le sanzioni non collegate al tributo, esse vengono meno per il 40%;
- non si dà luogo ad alcun rimborso di importi già pagati in occasione della riscossione in pendenza di giudizio;
- occorre presentare domanda entro il 30.9.2017, e la definizione si perfeziona con il pagamento di tutte le somme o della prima rata;
- le rate, al massimo tre, scadono il 30.9.2017, il 30.11.2017 e il 30.6.2018.
E' stata espunta, nel testo pubblicato in Gazzetta ufficiale, la previsione secondo cui, per fruire della definizione delle liti pendenti, sarebbe stato necessario avere in via preventiva aderito alla rottamazione dei ruoli, il cui termine è scaduto il 21.4.2017.
Ora, l'art. 11 co. 5 del DL 24.4.2017 n. 50 si limita a stabilire che, se il contribuente ha inviato il modello per la rottamazione dei ruoli, la definizione delle liti può avvenire solo unitamente alla rottamazione medesima.
Fonte: DL 24.4.2017 n. 50 – Il Quotidiano del Commercialista del 25.4.2017 - "Salta la necessità di previa adesione alla rottamazione per le liti pendenti" - Cissello
Sezione:   Autore : S.M.Perego