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12/10/2016 L’assemblea dei soci è sovrana nelle associazioni S.M.Perego
12/10/2016 INPS On line il nuovo software di controllo UniEmens individuale S.M.Perego
12/10/2016 INAIL invariati i minimali sulle retribuzioni convenzionali S.M.Perego
13/10/2016 Impossibile replicare la detrazione IRPEF sulle spese di ristrutturazione S.M.Perego
13/10/2016 Lo scomputo delle perdite può avvenire solo telematicamente S.M.Perego
13/10/2016 Entro il 29.12 la dichiarazione tardiva si può sanare con il versamento di €. 25,00 S.M.Perego
10/10/2016 Non sempre esclusi da IRPEF gli immobili concessi in comodato S.M.Perego
11/11/2016 Definizione dei ruoli e degli accertamenti esecutivi – Probabile estensione all’anno 2016 S.M.Perego
24/10/2016 Dal 1.1.2017 la fattura elettronica passa dall’Agenzia delle Entrate S.M.Perego
04/11/2016 Anche i titolari di un diritto reale possono usufruire della detrazione degli interessi passivi dei mutui ipotecari S.M.Perego

Records 1451 to 1460 of 2397
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Titolo: Nuova definizione delle liti pendenti nel DL 50/2017 al calcolo convenienza   Data : 26/04/2017
Nuova definizione delle liti pendenti nel DL 50/2017 al calcolo convenienza
E' stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il DL 24.4.2017 n. 50, che contiene una definizione delle liti pendenti rientranti nella giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, a condizione che la costituzione in giudizio di primo grado ad opera del ricorrente sia avvenuta entro il 31.12.2016.
Gli aspetti salienti della definizione sono i seguenti:
- si verifica, prescindendo dalle pronunce giudiziali, lo stralcio delle sanzioni amministrative collegate al tributo e degli interessi di mora;
- è necessario pagare tutte le imposte e gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo calcolati sino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'atto;
- per le sanzioni non collegate al tributo, esse vengono meno per il 40%;
- non si dà luogo ad alcun rimborso di importi già pagati in occasione della riscossione in pendenza di giudizio;
- occorre presentare domanda entro il 30.9.2017, e la definizione si perfeziona con il pagamento di tutte le somme o della prima rata;
- le rate, al massimo tre, scadono il 30.9.2017, il 30.11.2017 e il 30.6.2018.
E' stata espunta, nel testo pubblicato in Gazzetta ufficiale, la previsione secondo cui, per fruire della definizione delle liti pendenti, sarebbe stato necessario avere in via preventiva aderito alla rottamazione dei ruoli, il cui termine è scaduto il 21.4.2017.
Ora, l'art. 11 co. 5 del DL 24.4.2017 n. 50 si limita a stabilire che, se il contribuente ha inviato il modello per la rottamazione dei ruoli, la definizione delle liti può avvenire solo unitamente alla rottamazione medesima.
Fonte: DL 24.4.2017 n. 50 – Il Quotidiano del Commercialista del 25.4.2017 - "Salta la necessità di previa adesione alla rottamazione per le liti pendenti" - Cissello
Sezione:   Autore : S.M.Perego