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Data Titolo Sezione Autore
12/01/2017 La rottamazione dei ruoli è soggetta all’effettivo affidamento all’agente della riscossone S.M.Perego
12/01/2017 Differenti soglie per il visto di conformità ai fini IVA S.M.Perego
12/01/2017 Un nuovo referendum (forse!) per voucher e responsabilità solidale S.M.Perego
12/01/2017 Recuperabile l’anticipazione del contributo d’ingresso al trattamento di mobilità ordinaria S.M.Perego
20/01/2017 INPS nuova gestione del flusso UniEmens S.M.Perego
16/01/2017 Se si omette la registrazione della proroga non si perde la Cedolare Secca S.M.Perego
06/02/2017 Chiarite le modalità di compilazione dei dati di spesa per gli amministratori di condominio S.M.Perego
16/01/2017 Entro il 16.2.2017 il pagamento dell’autoliquidazione INAIL - Esclusi i terremotati S.M.Perego
16/01/2017 La PEC equivale sempre alla raccomandata S.M.Perego
16/01/2017 Nessuna sanzione se si rinuncia entro l’anno al beneficio “Prima casa” bis S.M.Perego

Records 1671 to 1680 of 2397
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Titolo: Nuova definizione delle liti pendenti nel DL 50/2017 al calcolo convenienza   Data : 26/04/2017
Nuova definizione delle liti pendenti nel DL 50/2017 al calcolo convenienza
E' stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il DL 24.4.2017 n. 50, che contiene una definizione delle liti pendenti rientranti nella giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, a condizione che la costituzione in giudizio di primo grado ad opera del ricorrente sia avvenuta entro il 31.12.2016.
Gli aspetti salienti della definizione sono i seguenti:
- si verifica, prescindendo dalle pronunce giudiziali, lo stralcio delle sanzioni amministrative collegate al tributo e degli interessi di mora;
- è necessario pagare tutte le imposte e gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo calcolati sino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'atto;
- per le sanzioni non collegate al tributo, esse vengono meno per il 40%;
- non si dà luogo ad alcun rimborso di importi già pagati in occasione della riscossione in pendenza di giudizio;
- occorre presentare domanda entro il 30.9.2017, e la definizione si perfeziona con il pagamento di tutte le somme o della prima rata;
- le rate, al massimo tre, scadono il 30.9.2017, il 30.11.2017 e il 30.6.2018.
E' stata espunta, nel testo pubblicato in Gazzetta ufficiale, la previsione secondo cui, per fruire della definizione delle liti pendenti, sarebbe stato necessario avere in via preventiva aderito alla rottamazione dei ruoli, il cui termine è scaduto il 21.4.2017.
Ora, l'art. 11 co. 5 del DL 24.4.2017 n. 50 si limita a stabilire che, se il contribuente ha inviato il modello per la rottamazione dei ruoli, la definizione delle liti può avvenire solo unitamente alla rottamazione medesima.
Fonte: DL 24.4.2017 n. 50 – Il Quotidiano del Commercialista del 25.4.2017 - "Salta la necessità di previa adesione alla rottamazione per le liti pendenti" - Cissello
Sezione:   Autore : S.M.Perego