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18/10/2016 In G.U. le regole sul credito per le bonifiche da amianto S.M.Perego
27/04/2018 In presenza di operazioni inesistenti l’accertamento scatta con gli studi di settore S.M.Perego
10/10/2016 In vigore dall’8.10.2016 la tracciabilità dei voucher S.M.Perego
23/02/2010 In vigore il decreto che recepisce le direttive UE news S.M.Perego
16/03/2018 In vigore il nuovo modello telematico per le dichiarazioni di successione S.M.Perego
04/11/2015 In vista novità per la professione forense S.M.Perego
10/02/2016 INAIL – Autoliquidazione – la dichiarazione delle retribuzioni al 29.2.2016 S.M.Perego
18/02/2019 INAIL – Domande entro il 28 febbraio per la riduzione del premio assicurativo S.M.Perego
09/04/2019 INAIL – Pubblicate le istruzioni per l’autoliquidazione 2018/2019 S.M.Perego
23/03/2016 INAIL - Trasmissione del certificato medico S.M.Perego

Records 1021 to 1030 of 2397
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Titolo: Indetraibile l’IVA erroneamente addebitata sulle operazioni soggette a reverse charge   Data : 27/04/2017
Indetraibile l’IVA erroneamente addebitata sulle operazioni soggette a reverse charge
Con la sentenza di ieri, 26.4.2017, relativa alla causa C-564/15, la Corte di Giustizia UE ha affermato che, nell'ipotesi in cui un'operazione soggetta a reverse charge in base al diritto interno di uno Stato membro sia stata erroneamente assoggettata ad IVA nei modi ordinari, all'acquirente non può essere riconosciuto il diritto alla detrazione dell'imposta versata al fornitore, in quanto non dovuta.
Resta ferma, tuttavia, per l'acquirente, la possibilità di richiedere alla controparte il rimborso dell'IVA erroneamente addebitata in rivalsa e, se tale rimborso risulta impossibile o eccessivamente difficile, di avanzare la richiesta direttamente all'Autorità fiscale.
Inoltre, in ossequio al principio di proporzionalità, laddove il giudice nazionale non ravvisi alcun danno erariale, né indizi di frode fiscale, la violazione commessa non dovrebbe essere punita applicando una sanzione proporzionale all'IVA non versata dall'acquirente.
La fattispecie esaminata dalla Corte aveva ad oggetto l'acquisto in sede giudiziale, da parte di un contribuente ungherese, di un hangar mobile, per il quale la società cedente, sottoposta a procedura concorsuale, aveva emesso fattura applicando l'IVA in rivalsa, ancorché tale operazione, in base alle norme interne, fosse soggetta ad IVA con il meccanismo del reverse charge.
Fonte: Corte di giustizia UE del 26.4.2017 n. C‑564/15 - Il Quotidiano del Commercialista del 27.4.2017 - "Non detraibile l’IVA addebitata per operazioni soggette a reverse charge" - Rossi - Lavezzari
Sezione:   Autore : S.M.Perego