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Data Titolo Sezione Autore
29/06/2016 L’avviso bonario dell’INPS interrompe la prescrizione dei contributi IVS di artigiani e commercianti S.M.Perego
14/05/2019 L’emissione di fattura elettronica a San Marino non esclude l’esterometro S.M.Perego
27/03/2019 L’errata comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche può essere ravveduta S.M.Perego
06/02/2017 L’errato bonifico non inficia le detrazioni delle spese sostenute per gli interventi di recupero edilizio S.M.Perego
12/04/2016 L’esclusione da IRAP per i professionisti ancora in corso di definizione S.M.Perego
15/07/2016 L’esenzione da IMU per i terreni montani si conserva anche se più comuni si fondono S.M.Perego
28/06/2016 L’esercizio della professione può essere abusivo se si passa tramite società S.M.Perego
01/03/2016 L’eventuale variazione di rendita catastale deve essere adeguatamente motivata S.M.Perego
29/12/2016 L’ICI e l’IMU per gli immobili degli enti non commerciali in alcuni casi è dovuta S.M.Perego
03/11/2016 L’imposta di registro si paga anche sui debiti ceduti con l’azienda S.M.Perego

Records 1201 to 1210 of 2397
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Titolo: Indetraibile l’IVA erroneamente addebitata sulle operazioni soggette a reverse charge   Data : 27/04/2017
Indetraibile l’IVA erroneamente addebitata sulle operazioni soggette a reverse charge
Con la sentenza di ieri, 26.4.2017, relativa alla causa C-564/15, la Corte di Giustizia UE ha affermato che, nell'ipotesi in cui un'operazione soggetta a reverse charge in base al diritto interno di uno Stato membro sia stata erroneamente assoggettata ad IVA nei modi ordinari, all'acquirente non può essere riconosciuto il diritto alla detrazione dell'imposta versata al fornitore, in quanto non dovuta.
Resta ferma, tuttavia, per l'acquirente, la possibilità di richiedere alla controparte il rimborso dell'IVA erroneamente addebitata in rivalsa e, se tale rimborso risulta impossibile o eccessivamente difficile, di avanzare la richiesta direttamente all'Autorità fiscale.
Inoltre, in ossequio al principio di proporzionalità, laddove il giudice nazionale non ravvisi alcun danno erariale, né indizi di frode fiscale, la violazione commessa non dovrebbe essere punita applicando una sanzione proporzionale all'IVA non versata dall'acquirente.
La fattispecie esaminata dalla Corte aveva ad oggetto l'acquisto in sede giudiziale, da parte di un contribuente ungherese, di un hangar mobile, per il quale la società cedente, sottoposta a procedura concorsuale, aveva emesso fattura applicando l'IVA in rivalsa, ancorché tale operazione, in base alle norme interne, fosse soggetta ad IVA con il meccanismo del reverse charge.
Fonte: Corte di giustizia UE del 26.4.2017 n. C‑564/15 - Il Quotidiano del Commercialista del 27.4.2017 - "Non detraibile l’IVA addebitata per operazioni soggette a reverse charge" - Rossi - Lavezzari
Sezione:   Autore : S.M.Perego