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18/12/2017 Dall’1.1.2018 esteso l’obbligo di assumere personale disabile S.M.Perego
18/12/2017 Dal 2018 i carburanti si pagano con bancomat o carte di credito S.M.Perego
18/12/2017 Dall’1.1.2018 il tasso di interesse legale passa allo 0,3% S.M.Perego
19/12/2017 Confermata la validità del ricorso in formato .doc e non .pdf S.M.Perego
19/12/2017 L’acquisto di abitazioni di nuova costruzione perdono la detrazione IRPEF S.M.Perego
19/12/2017 Non pagano IMU e TASI i proprietari di immobili occupati abusivamente S.M.Perego
20/12/2017 Pubblicato l’elenco delle società e fondazioni destinatari dello split payment S.M.Perego
20/12/2017 Scade il 2.1.2018 il termine per notificare le cartelle di pagamento S.M.Perego
20/12/2017 L’agevolazione prima casa può estendersi anche all’acquisto della terza abitazione S.M.Perego
21/12/2017 INAIL Al via gli incentivi per il miglioramento dei livelli di salute S.M.Perego

Records 1951 to 1960 of 2397
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Titolo: Indetraibile l’IVA erroneamente addebitata sulle operazioni soggette a reverse charge   Data : 27/04/2017
Indetraibile l’IVA erroneamente addebitata sulle operazioni soggette a reverse charge
Con la sentenza di ieri, 26.4.2017, relativa alla causa C-564/15, la Corte di Giustizia UE ha affermato che, nell'ipotesi in cui un'operazione soggetta a reverse charge in base al diritto interno di uno Stato membro sia stata erroneamente assoggettata ad IVA nei modi ordinari, all'acquirente non può essere riconosciuto il diritto alla detrazione dell'imposta versata al fornitore, in quanto non dovuta.
Resta ferma, tuttavia, per l'acquirente, la possibilità di richiedere alla controparte il rimborso dell'IVA erroneamente addebitata in rivalsa e, se tale rimborso risulta impossibile o eccessivamente difficile, di avanzare la richiesta direttamente all'Autorità fiscale.
Inoltre, in ossequio al principio di proporzionalità, laddove il giudice nazionale non ravvisi alcun danno erariale, né indizi di frode fiscale, la violazione commessa non dovrebbe essere punita applicando una sanzione proporzionale all'IVA non versata dall'acquirente.
La fattispecie esaminata dalla Corte aveva ad oggetto l'acquisto in sede giudiziale, da parte di un contribuente ungherese, di un hangar mobile, per il quale la società cedente, sottoposta a procedura concorsuale, aveva emesso fattura applicando l'IVA in rivalsa, ancorché tale operazione, in base alle norme interne, fosse soggetta ad IVA con il meccanismo del reverse charge.
Fonte: Corte di giustizia UE del 26.4.2017 n. C‑564/15 - Il Quotidiano del Commercialista del 27.4.2017 - "Non detraibile l’IVA addebitata per operazioni soggette a reverse charge" - Rossi - Lavezzari
Sezione:   Autore : S.M.Perego