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Data Titolo Sezione Autore
22/03/2017 Scade il 31.3.2017 la presentazione della domanda per il bonus bonifica da amianto S.M.Perego
29/03/2017 Scade il 31.3.2017 la trasmissione telematica del modello EAS S.M.Perego
26/04/2016 Scade il 31.5.2016 la riammissione alla dilazione S.M.Perego
23/05/2019 Scade il 31.5.2019 l’estromissione dell'immobile strumentale dell'imprenditore individuale S.M.Perego
16/07/2015 Scade il 31.7.2015 la presentazione del mod. 770 e l’invio telematico delle certificazioni uniche nonostante alcuni dubbi sulla compilazione. S.M.Perego
24/04/2019 Scade il 340.4.2019 la trasmissione telematica della comunicazione dei dati delle fatture (c.d. "spesometro") S.M.Perego
01/02/2016 Scade il 4.2.2016 la registrazione dei contratti di comodato S.M.Perego
04/04/2018 Scade il 6.4.2018 la Comunicazione dei dati delle fatture nell’incertezza S.M.Perego
02/03/2016 Scade il 7.3.2016 la trasmissione telematica della C.U. S.M.Perego
29/01/2016 Scade il 9.2.2016 la trasmissione telematica delle spese sanitarie S.M.Perego

Records 2171 to 2180 of 2397
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Titolo: Indetraibile l’IVA erroneamente addebitata sulle operazioni soggette a reverse charge   Data : 27/04/2017
Indetraibile l’IVA erroneamente addebitata sulle operazioni soggette a reverse charge
Con la sentenza di ieri, 26.4.2017, relativa alla causa C-564/15, la Corte di Giustizia UE ha affermato che, nell'ipotesi in cui un'operazione soggetta a reverse charge in base al diritto interno di uno Stato membro sia stata erroneamente assoggettata ad IVA nei modi ordinari, all'acquirente non può essere riconosciuto il diritto alla detrazione dell'imposta versata al fornitore, in quanto non dovuta.
Resta ferma, tuttavia, per l'acquirente, la possibilità di richiedere alla controparte il rimborso dell'IVA erroneamente addebitata in rivalsa e, se tale rimborso risulta impossibile o eccessivamente difficile, di avanzare la richiesta direttamente all'Autorità fiscale.
Inoltre, in ossequio al principio di proporzionalità, laddove il giudice nazionale non ravvisi alcun danno erariale, né indizi di frode fiscale, la violazione commessa non dovrebbe essere punita applicando una sanzione proporzionale all'IVA non versata dall'acquirente.
La fattispecie esaminata dalla Corte aveva ad oggetto l'acquisto in sede giudiziale, da parte di un contribuente ungherese, di un hangar mobile, per il quale la società cedente, sottoposta a procedura concorsuale, aveva emesso fattura applicando l'IVA in rivalsa, ancorché tale operazione, in base alle norme interne, fosse soggetta ad IVA con il meccanismo del reverse charge.
Fonte: Corte di giustizia UE del 26.4.2017 n. C‑564/15 - Il Quotidiano del Commercialista del 27.4.2017 - "Non detraibile l’IVA addebitata per operazioni soggette a reverse charge" - Rossi - Lavezzari
Sezione:   Autore : S.M.Perego