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04/11/2015 Scade il 31.12.2015 l’accertamento sull’annualità 2010 S.M.Perego
22/10/2015 30 giorni per la comunicazione di cessioni e proroghe sulle locazioni S.M.Perego
05/11/2015 L’assicurazione applica la ritenuta in acconto S.M.Perego
09/11/2015 Nel 730 Precompilato saranno assenti alcune spese mediche S.M.Perego
09/11/2015 Nella cessione immobiliare prevale il prezzo valore S.M.Perego
01/06/2016 L’IVA sulla cessione degli immobili ristrutturati sconta la tipologia dell’intervento S.M.Perego
06/11/2015 A carico del contribuente l’esterovestizione S.M.Perego
01/06/2016 Al via le istanze di rimborso per l’IRAP non dovuta dagli studi professionali S.M.Perego
04/11/2015 Impatto contabile del Ddl di stabilità 2016 S.M.Perego
06/11/2015 Esenti da IMU gli immobili invenduti delle imprese immobiliari S.M.Perego

Records 841 to 850 of 2397
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Titolo: Indetraibile l’IVA erroneamente addebitata sulle operazioni soggette a reverse charge   Data : 27/04/2017
Indetraibile l’IVA erroneamente addebitata sulle operazioni soggette a reverse charge
Con la sentenza di ieri, 26.4.2017, relativa alla causa C-564/15, la Corte di Giustizia UE ha affermato che, nell'ipotesi in cui un'operazione soggetta a reverse charge in base al diritto interno di uno Stato membro sia stata erroneamente assoggettata ad IVA nei modi ordinari, all'acquirente non può essere riconosciuto il diritto alla detrazione dell'imposta versata al fornitore, in quanto non dovuta.
Resta ferma, tuttavia, per l'acquirente, la possibilità di richiedere alla controparte il rimborso dell'IVA erroneamente addebitata in rivalsa e, se tale rimborso risulta impossibile o eccessivamente difficile, di avanzare la richiesta direttamente all'Autorità fiscale.
Inoltre, in ossequio al principio di proporzionalità, laddove il giudice nazionale non ravvisi alcun danno erariale, né indizi di frode fiscale, la violazione commessa non dovrebbe essere punita applicando una sanzione proporzionale all'IVA non versata dall'acquirente.
La fattispecie esaminata dalla Corte aveva ad oggetto l'acquisto in sede giudiziale, da parte di un contribuente ungherese, di un hangar mobile, per il quale la società cedente, sottoposta a procedura concorsuale, aveva emesso fattura applicando l'IVA in rivalsa, ancorché tale operazione, in base alle norme interne, fosse soggetta ad IVA con il meccanismo del reverse charge.
Fonte: Corte di giustizia UE del 26.4.2017 n. C‑564/15 - Il Quotidiano del Commercialista del 27.4.2017 - "Non detraibile l’IVA addebitata per operazioni soggette a reverse charge" - Rossi - Lavezzari
Sezione:   Autore : S.M.Perego