Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
11/05/2017 Parte la trasmissione telematica delle liquidazioni IVA S.M.Perego
27/03/2017 Partono gli accertamenti da “Spesometro” S.M.Perego
03/04/2018 Partono le domande del contributo per i servizi di baby-sitting e per i servizi all’infanzia S.M.Perego
06/04/2018 Partono le domande di rimborso del Canone RAI S.M.Perego
01/06/2015 Passaggio al regime agevolato nel 2015; la compilazione del modello Unico 2015 S.M.Perego
15/06/2016 Passano al 6 luglio i versamenti di UNICO per i soggetti agli studi di settore S.M.Perego
27/10/2015 Pensionati – In arrivo maggiori detrazioni IRPEF S.M.Perego
19/11/2015 Pensioni INPS in regime di salvaguardia anche per gli iscritti alla G.S. S.M.Perego
10/06/2019 Per coloro che hanno optato per il regime forfetario dall’1.1.2019 non sono dovuti acconti S.M.Perego
06/10/2016 Per gli acquisti di aree PEEP opera sempre l’agevolazione S.M.Perego

Records 1801 to 1810 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Visto di conformità per crediti di importo superiore a 5.000,00 euro   Data : 27/04/2017
Visto di conformità per crediti di importo superiore a 5.000,00 euro
Il DL 24.4.2017 n. 50 (c.d. "manovra correttiva") ha previsto:
- l'inasprimento degli attuali vincoli all'utilizzo in compensazione orizzontale dei crediti d'imposta ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97;
- la modifica delle modalità con le quali le stesse compensazioni potranno essere realizzate dai soggetti titolari di partita IVA.
Sotto il primo profilo, viene ridotta, da 15.000,00 a 5.000,00 euro, la soglia oltre la quale la compensazione orizzontale dei crediti per imposte dirette (IRES e IRPEF e relative addizionali) e IRAP è subordinata al visto di conformità (ex art. 35 co. 1 lett. a) del DLgs. 241/97). Detta modifica normativa riguarda, inoltre, i crediti riferiti alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e alle ritenute alla fonte.
Le limitazioni sopra esposte sono state estese anche in ambito IVA: in particolare, è possibile utilizzare il credito IVA annuale in compensazione orizzontale oltre il limite di 5.000,00 euro solo previa apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione IVA dalla quale emerge il credito stesso.
Inutile considerare che con l’estensione del reverse charge e con l’abbassamento del limite sul quale apporre il visto di conformità renderà sempre più onerosa l’attività delle micro e piccole imprese che attualmente compensavano i crediti IVA con i debiti IRPEF ed INPS. È sottinteso che l’intento del legislatore non è quello di prevenire l’elusione e/o l’evasione, ma bensì quello di fare cassa a danno dei piccoli artigiani sottoponendoli anche ad ulteriori obblighi quali quello della trasmissione telematica delle liquidazioni periodiche IVA e dello spesometro anticipato, come se questo non bastasse a evidenziare eventuali anomalie.
Fonte: DL 50/2017 - Il Quotidiano del Commercialista del 27.4.2017 - "Ridotte le soglie per l’apposizione del visto di conformità" - Negro - Suma
Sezione:   Autore : S.M.Perego