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14/12/2016 Agevolati i cittadini italiani residenti all’estero che rientrano in Italia S.M.Perego
11/11/2016 Previsto un aumento a 30.000 euro della soglia per il visto di conformità S.M.Perego
13/12/2016 Nessuna cartella per l’omesso versamento delle c.d. Società non operative S.M.Perego
13/12/2016 Scade il 27 dicembre il versamento dell’acconto IVA S.M.Perego
13/12/2016 Entro il 14.12.2016 è possibile sanare l’omessa presentazione del mod. 770/2016 S.M.Perego
12/12/2016 Potenziate le detrazioni IRPEF/IRES per le parti comuni condominiali nel 2017 S.M.Perego
12/12/2016 Scadono il 31.12.2016 gli accertamenti su Unico 2012 S.M.Perego
12/12/2016 Saldo IMU e TASI 2016 - Risposte del MEF S.M.Perego
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Records 1891 to 1900 of 2397
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Titolo: Visto di conformità per crediti di importo superiore a 5.000,00 euro   Data : 27/04/2017
Visto di conformità per crediti di importo superiore a 5.000,00 euro
Il DL 24.4.2017 n. 50 (c.d. "manovra correttiva") ha previsto:
- l'inasprimento degli attuali vincoli all'utilizzo in compensazione orizzontale dei crediti d'imposta ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97;
- la modifica delle modalità con le quali le stesse compensazioni potranno essere realizzate dai soggetti titolari di partita IVA.
Sotto il primo profilo, viene ridotta, da 15.000,00 a 5.000,00 euro, la soglia oltre la quale la compensazione orizzontale dei crediti per imposte dirette (IRES e IRPEF e relative addizionali) e IRAP è subordinata al visto di conformità (ex art. 35 co. 1 lett. a) del DLgs. 241/97). Detta modifica normativa riguarda, inoltre, i crediti riferiti alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e alle ritenute alla fonte.
Le limitazioni sopra esposte sono state estese anche in ambito IVA: in particolare, è possibile utilizzare il credito IVA annuale in compensazione orizzontale oltre il limite di 5.000,00 euro solo previa apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione IVA dalla quale emerge il credito stesso.
Inutile considerare che con l’estensione del reverse charge e con l’abbassamento del limite sul quale apporre il visto di conformità renderà sempre più onerosa l’attività delle micro e piccole imprese che attualmente compensavano i crediti IVA con i debiti IRPEF ed INPS. È sottinteso che l’intento del legislatore non è quello di prevenire l’elusione e/o l’evasione, ma bensì quello di fare cassa a danno dei piccoli artigiani sottoponendoli anche ad ulteriori obblighi quali quello della trasmissione telematica delle liquidazioni periodiche IVA e dello spesometro anticipato, come se questo non bastasse a evidenziare eventuali anomalie.
Fonte: DL 50/2017 - Il Quotidiano del Commercialista del 27.4.2017 - "Ridotte le soglie per l’apposizione del visto di conformità" - Negro - Suma
Sezione:   Autore : S.M.Perego