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Data Titolo Sezione Autore
29/06/2016 Scade il 30.6.2016 la rivalutazione delle quote S.M.Perego
28/09/2015 Scade il 30.9.2015 la domanda di rimborso IVA per i soggetti non residenti S.M.Perego
26/09/2016 Scade il 30.9.2016 la comunicazione dei redditi di lavoro autonomo da parte dei pensionati all’INPS S.M.Perego
13/09/2016 Scade il 30.9.2016 la presentazione dell’integrativa a credito relativa all’anno 2014 S.M.Perego
23/01/2018 Scade il 31 gennaio il termine per l’invio delle spese sanitarie al Sistema TS S.M.Perego
15/10/2018 Scade il 31 ottobre il Modello 770/2018 S.M.Perego
07/10/2016 Scade il 31 ottobre la comunicazione dei beni in godimento ai soci. S.M.Perego
04/11/2015 Scade il 31.12.2015 l’accertamento sull’annualità 2010 S.M.Perego
20/12/2016 Scade il 31.12.2016 il pagamento elettronico degli iscritti al Registro dei revisori legali S.M.Perego
23/03/2017 Scade il 31.3.2017 l’opzione alla trasmissione telematica delle fatture e dei corrispettivi S.M.Perego

Records 2161 to 2170 of 2397
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Titolo: Visto di conformità per crediti di importo superiore a 5.000,00 euro   Data : 27/04/2017
Visto di conformità per crediti di importo superiore a 5.000,00 euro
Il DL 24.4.2017 n. 50 (c.d. "manovra correttiva") ha previsto:
- l'inasprimento degli attuali vincoli all'utilizzo in compensazione orizzontale dei crediti d'imposta ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97;
- la modifica delle modalità con le quali le stesse compensazioni potranno essere realizzate dai soggetti titolari di partita IVA.
Sotto il primo profilo, viene ridotta, da 15.000,00 a 5.000,00 euro, la soglia oltre la quale la compensazione orizzontale dei crediti per imposte dirette (IRES e IRPEF e relative addizionali) e IRAP è subordinata al visto di conformità (ex art. 35 co. 1 lett. a) del DLgs. 241/97). Detta modifica normativa riguarda, inoltre, i crediti riferiti alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e alle ritenute alla fonte.
Le limitazioni sopra esposte sono state estese anche in ambito IVA: in particolare, è possibile utilizzare il credito IVA annuale in compensazione orizzontale oltre il limite di 5.000,00 euro solo previa apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione IVA dalla quale emerge il credito stesso.
Inutile considerare che con l’estensione del reverse charge e con l’abbassamento del limite sul quale apporre il visto di conformità renderà sempre più onerosa l’attività delle micro e piccole imprese che attualmente compensavano i crediti IVA con i debiti IRPEF ed INPS. È sottinteso che l’intento del legislatore non è quello di prevenire l’elusione e/o l’evasione, ma bensì quello di fare cassa a danno dei piccoli artigiani sottoponendoli anche ad ulteriori obblighi quali quello della trasmissione telematica delle liquidazioni periodiche IVA e dello spesometro anticipato, come se questo non bastasse a evidenziare eventuali anomalie.
Fonte: DL 50/2017 - Il Quotidiano del Commercialista del 27.4.2017 - "Ridotte le soglie per l’apposizione del visto di conformità" - Negro - Suma
Sezione:   Autore : S.M.Perego