Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
27/04/2018 INPS – Partono gli avvisi bonari per gli omessi pagamenti dei contributi di febbraio S.M.Perego
09/05/2018 Approvati nuovi ISA S.M.Perego
09/05/2018 Nuova circolare sullo split payment S.M.Perego
09/05/2018 La corsa all’aggiornamento in materia di Privacy - Trattamento dei dati personali S.M.Perego
11/05/2018 Fattura elettronica – Soppressione registri Iva S.M.Perego
11/05/2018 Indeducibile l’acquisto di carburante se non c’è la fattura elettronica S.M.Perego
11/05/2018 Ridotti gli interessi di mora delle somme iscritte a ruolo S.M.Perego
16/05/2018 Fatture elettroniche con date diverse S.M.Perego
16/05/2018 INPS – Sospensione contributi gestione separata - istruzioni S.M.Perego
17/05/2018 730 Precompilato CAF e intermediari alle prese con gli scontrini fiscali S.M.Perego

Records 2191 to 2200 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Visto di conformità per crediti di importo superiore a 5.000,00 euro   Data : 27/04/2017
Visto di conformità per crediti di importo superiore a 5.000,00 euro
Il DL 24.4.2017 n. 50 (c.d. "manovra correttiva") ha previsto:
- l'inasprimento degli attuali vincoli all'utilizzo in compensazione orizzontale dei crediti d'imposta ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97;
- la modifica delle modalità con le quali le stesse compensazioni potranno essere realizzate dai soggetti titolari di partita IVA.
Sotto il primo profilo, viene ridotta, da 15.000,00 a 5.000,00 euro, la soglia oltre la quale la compensazione orizzontale dei crediti per imposte dirette (IRES e IRPEF e relative addizionali) e IRAP è subordinata al visto di conformità (ex art. 35 co. 1 lett. a) del DLgs. 241/97). Detta modifica normativa riguarda, inoltre, i crediti riferiti alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e alle ritenute alla fonte.
Le limitazioni sopra esposte sono state estese anche in ambito IVA: in particolare, è possibile utilizzare il credito IVA annuale in compensazione orizzontale oltre il limite di 5.000,00 euro solo previa apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione IVA dalla quale emerge il credito stesso.
Inutile considerare che con l’estensione del reverse charge e con l’abbassamento del limite sul quale apporre il visto di conformità renderà sempre più onerosa l’attività delle micro e piccole imprese che attualmente compensavano i crediti IVA con i debiti IRPEF ed INPS. È sottinteso che l’intento del legislatore non è quello di prevenire l’elusione e/o l’evasione, ma bensì quello di fare cassa a danno dei piccoli artigiani sottoponendoli anche ad ulteriori obblighi quali quello della trasmissione telematica delle liquidazioni periodiche IVA e dello spesometro anticipato, come se questo non bastasse a evidenziare eventuali anomalie.
Fonte: DL 50/2017 - Il Quotidiano del Commercialista del 27.4.2017 - "Ridotte le soglie per l’apposizione del visto di conformità" - Negro - Suma
Sezione:   Autore : S.M.Perego