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11/07/2016 La dichiarazione integrativa è soggetta ad un percorso ad ostacoli S.M.Perego
12/07/2016 Scade, forse, il 22.8.2016 la trasmissione telematica delle ultime C.U. S.M.Perego
12/07/2016 Chiarimenti alla detrazione IRPEF per l'acquisto di unità immobiliari in fabbricati interamente recuperati da imprese S.M.Perego
12/07/2016 L’INPS fornisce chiarimenti in materia di tutela della genitorialità S.M.Perego
13/07/2016 Pubblicate le linee guida per la revisione degli enti locali S.M.Perego
13/07/2016 Si estende l’utilizzo della PEC nel processo tributario S.M.Perego
13/07/2016 Disponibili, sul sito delle Dogane, i format per la richiesta di rimborso S.M.Perego
13/07/2016 Compensabili i debiti Equitalia con crediti vantati nei confronti della P.A. S.M.Perego
15/07/2016 Permane l’obbligo di polizza assicurativa a carico dei liberi professionisti S.M.Perego
15/07/2016 All’accertamento da redditometro si può opporre la “Voluntary disclosure” S.M.Perego

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Titolo: Visto di conformità per crediti di importo superiore a 5.000,00 euro   Data : 27/04/2017
Visto di conformità per crediti di importo superiore a 5.000,00 euro
Il DL 24.4.2017 n. 50 (c.d. "manovra correttiva") ha previsto:
- l'inasprimento degli attuali vincoli all'utilizzo in compensazione orizzontale dei crediti d'imposta ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97;
- la modifica delle modalità con le quali le stesse compensazioni potranno essere realizzate dai soggetti titolari di partita IVA.
Sotto il primo profilo, viene ridotta, da 15.000,00 a 5.000,00 euro, la soglia oltre la quale la compensazione orizzontale dei crediti per imposte dirette (IRES e IRPEF e relative addizionali) e IRAP è subordinata al visto di conformità (ex art. 35 co. 1 lett. a) del DLgs. 241/97). Detta modifica normativa riguarda, inoltre, i crediti riferiti alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e alle ritenute alla fonte.
Le limitazioni sopra esposte sono state estese anche in ambito IVA: in particolare, è possibile utilizzare il credito IVA annuale in compensazione orizzontale oltre il limite di 5.000,00 euro solo previa apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione IVA dalla quale emerge il credito stesso.
Inutile considerare che con l’estensione del reverse charge e con l’abbassamento del limite sul quale apporre il visto di conformità renderà sempre più onerosa l’attività delle micro e piccole imprese che attualmente compensavano i crediti IVA con i debiti IRPEF ed INPS. È sottinteso che l’intento del legislatore non è quello di prevenire l’elusione e/o l’evasione, ma bensì quello di fare cassa a danno dei piccoli artigiani sottoponendoli anche ad ulteriori obblighi quali quello della trasmissione telematica delle liquidazioni periodiche IVA e dello spesometro anticipato, come se questo non bastasse a evidenziare eventuali anomalie.
Fonte: DL 50/2017 - Il Quotidiano del Commercialista del 27.4.2017 - "Ridotte le soglie per l’apposizione del visto di conformità" - Negro - Suma
Sezione:   Autore : S.M.Perego